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Circolari

2026/129/SAEC-GIU/CC

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1480 del 24/02/2026 si è pronunciato su un ricorso proposto da una impresa seconda classificata che aveva impugnato l’aggiudicazione del servizio di gestione rifiuti perché, nel procedimento di verifica dell'offerta, la prima classificata aveva omesso di indicare la remunerazione del capitale secondo il criterio previsto nel metodo tariffario di ARERA valido per il secondo periodo regolatorio (c.d. MTR-2).

Secondo il Consiglio di Stato lo scopo dei criteri contenuti nelle delibere ARERA “non può essere individuato nella finalità di disciplinare la verifica dell’anomalia delle offerte nelle diverse gare di appalto via via indette dall’Amministrazione, bensì nell’obiettivo, del tutto differente, di fornire all’Amministrazione stessa una indicazione sulle tariffe da applicare in relazione alla TARI, e, dunque, al corrispettivo che cittadini e imprese saranno tenuti a pagare per il servizio rifiuti”. 

Il Consiglio di Stato ha ritenuto corretta la valutazione del Comune e ha confermato l'aggiudicazione del servizio.

Pertanto, i criteri previsti nel metodo tariffario di ARERA, contenuti negli MTR applicabili ai diversi periodi di regolazione, non devono essere utilizzati dalla stazione appaltante per la verifica dell'anomalia dell'offerta presentata nelle gare per l'affidamento del servizio.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della sentenza in allegato.

» 24.03.2026
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