AssoAmbiente

Circolari

2026/141/SAEC-DIS/PE

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta alla istanza di consulenza giuridica 17 marzo 2026, n. 6, ha precisato che l'aliquota IVA del 22% si applica solo alla specifica attività deposito dei rifiuti in discarica o avvio ad incenerimento senza recupero energetico. Restano escluse le altre attività che rientrano nella definizione di "gestione dei rifiuti" (art. 183, lett. n) del D.lgs. n. 152/2006), tra cui quella di trasporto dei rifiuti, che rimangono soggetta alla aliquota IVA del 10%.

Si ricorda in merito che con la Legge n. 307/2024 (Legge Bilancio 2025) è stata introdotta una modifica 

al DPR n. 633/1972 (Testo unico dell'IVA) tale per cui veniva alzata al 22% l'aliquota dell'imposta - attualmente del 10% - unicamente per lo smaltimento dei rifiuti in discarica o per l'incenerimento senza recupero efficiente di energia mentre rimaneva ferma l'aliquota IVA del 10% per le altre operazioni di trattamento dei rifiuti urbani e speciali nonché per le attività di gestione di impianti di fognatura e depurazione (v. circolare Assoambiente n. 018/2025).

Sempre in materia, l’Agenzia delle Entrate ricorda che in risposta all’interrogazione parlamentare n. 5­03851 (Comaroli), la Sottosegretaria per l'economia e le finanze, Albano, aveva ricordato che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) aveva precisato che “l'esclusione dell'IVA agevolata interessa solo l'operazione di consegna  dei rifiuti a un impianto di discarica e non anche la fase antecedente del trasporto che, non essendo espressamente prevista come esclusione dalla nonna in esame, deve considerarsi rientrare nelle « prestazioni di gestione » con IVA agevolata” (v. circolare Assoambiente n. 200/2025).

In risposta al quesito, l’Agenzia delle Entrate ribadisce quindi che l'azione del trasporto dei rifiuti qualora diretta a qualsiasi operazione di gestione rifiuti, come anche il conferimento diretti a impianto di discarica o di incenerimento senza recupero di energia applica l'aliquota agevolata IVA.

Per ulteriori informazioni si rimanda al documento dell’Agenzia delle Entrate, disponibile qui

» 30.03.2026

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