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Circolari

2026/148/SAEC-EUR/FA

La Commissione Europea ha pubblicato la Comunicazione dell’approvazione della bozza di documento guida volto a facilitare l'attuazione uniforme del Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi (PPWR), insieme ad una serie di FAQ (domande e risposte) che affrontano in modo pratico i principali quesiti applicativi che gli operatori potrebbero porsi.

Il documento guida pubblicato, che non è giuridicamente vincolante, fornisce l'interpretazione della Commissione di alcune disposizioni del Regolamento PPWR e mira a sostenere l'attuazione efficace e tempestiva del Regolamento da parte degli operatori economici e degli Stati membri.

La Commissione aveva fatto circolare delle versioni preliminari della guida sulle quali FEAD aveva fornito le proprie osservazioni. Per quanto di interesse, di seguito si riporta una panoramica non esaustiva dei principali elementi:

          a)   PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti (punto 5):

  • il documento conferma l’approccio graduale per i test sui PFAS, quindi la prima fase è rappresentata dalla misurazione del Fluoro Totale (TF), on soglia a 50 mg/kg; Se il TF è inferiore a 50 mg/kg, il campione può essere considerato conforme. Se il TF è superiore a 50 mg/kg, è necessario misurare il fluoro organico totale (TOF) – se il TOF è inferiore a 50 mg/kg, il campione può essere considerato conforme. Tutti i campioni conformi per TF/TOF sono considerati conformi anche per l'analisi mirata dei PFAS (5.5(a) e 5.5(b) del PPWR);
  • Il PPWR non prevede un periodo transitorio per l'esaurimento delle scorte. Pertanto, gli imballaggi a contatto con gli alimenti immessi sul mercato dopo il 12 agosto 2026, devono essere conformi ai limiti sui PFAS;
  • Il testo non fornisce indicazioni su una metodologia armonizzata per la verifica della presenza di PFAS negli imballaggi a contatto con gli alimenti a livello UE, poiché la Commissione e una task force selezionata stanno attualmente lavorando su questo tema. A tal proposito si informa che l’Associazione condividerà a breve una guida, elaborata congiuntamente da FEAD, PRE e Recycling Europe, in cui viene sviluppato nel dettaglio il possibile approccio analitico per la verifica della presenza di PFAS nelle plastiche riciclate, applicabile anche agli imballaggi di carta.
     

          b)    Esenzioni dagli obiettivi relativi al contenuto riciclato (punto 7):

  • La guida sottolinea che le esenzioni previste dall'articolo 7, paragrafo 5, del PPWR si applicano direttamente e pertanto non necessitano di essere concesse specificamente dalla Commissione o dalle autorità nazionali competenti. Aggiunge, tuttavia, che affinché le esenzioni siano applicabili, il fabbricante deve giustificarne l'utilizzo nella documentazione tecnica, fornendo prove documentate (ad esempio, sull'assenza di tecnologie di riciclaggio autorizzate). Il documento aggiunge che, "Per poter beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 7, paragrafo 5, lettera a), la documentazione tecnica deve specificare, per ogni parte in plastica che rappresenti il ​​5% o più del peso totale dell'unità di imballaggio, il polimero utilizzato" e confermare che non esiste una tecnologia di riciclaggio idonea ai sensi del regolamento 2022/1616 (relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari) per tale polimero.
     

          c)   Altri aspetti rilevanti:

  • Il documento delinea inoltre la propria interpretazione relativamente agli articoli del PPWR,  sui seguenti punti di interesse: flessibilità degli Stati membri nell’imporre imballaggi compostabili e presunzione di conformità; obblighi di reporting per gli operatori della gestione rifiuti; possibilità per gli Stati membri di adottare misure nazionali aggiuntive; flessibilità su target di riciclo supplementari; esenzioni nazionali dai sistemi di deposito cauzionale (DRS); requisiti minimi per i DRS esistenti; trattamento a fine vita degli imballaggi raccolti separatamente e progettati per il riciclo.
     

Il documento guida della Commissione sarà tradotto in tutte le lingue ufficiali dell'UE prima di essere adottato formalmente.

Per qualsiasi ulteriore approfondimento, si rimanda alla Comunicazione, al relativo allegato e alle FAQ (in inglese), allegati alla presente.

» 01.04.2026
Documenti allegati

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