L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato sul Bollettino n. 9 del 2 marzo 2026 il documento “Effetti distorsivi di clausole contenute in bandi di gare indetti dalle Pubbliche Amministrazioni per la gestione dei rifiuti sanitari” con il quale l’Autorità ha inteso formulare alcune osservazioni in ordine agli effetti distorsivi della concorrenza derivanti da alcune clausole contenute nei bandi di numerose gare indette dalle PA per la gestione dei rifiuti sanitari.
Secondo l’Autorità “fatti salvi la libertà di scelta riconosciuta dalla legge alle stazioni appaltanti e il legittimo perseguimento di interessi pubblici, quali la tutela dell’ambiente e della salute pubblica, si richiama la necessità di ricercare soluzioni che contemperino tali interessi con quello di far sì che le procedure a evidenza pubblica costituiscano uno strumento efficace di apertura del mercato, incentivando la ricerca dell’efficienza allocativa e produttiva da parte degli operatori. Per esplicare appieno gli effetti pro-competitivi a esse collegati, le gare devono consentire la più ampia partecipazione di soggetti interessati al processo di selezione che abbiano le competenze e le capacità atte a fornire i servizi richiesti dalla Pubblica Amministrazione”.
L’Autorità ha osservato che in quest’ottica risulta fondamentale la suddivisione in lotti funzionali o territoriali per incentivare la partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese. Anche ai sensi del D.lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici”, la suddivisione in lotti rappresenta la regola, derogabile esclusivamente sulla base di un onere motivazionale rafforzato.
Nel documento si legge, tuttavia, che l’Autorità ha rinvenuto in numerosi bandi di gara per l’affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti di origine sanitaria requisiti di partecipazione che introducono limitazioni alla concorrenza non necessarie al perseguimento di interessi ambientali né proporzionate.
L’Autorità ha rilevato, in particolare, la presenza in numerose gare del requisito della disponibilità di impianti di smaltimento quale requisito di partecipazione ed ha ritenuto che “considerando le peculiarità del settore, caratterizzato da una estrema scarsità di impianti, imporre agli operatori economici interessati, a pena di esclusione, di garantire già al momento della presentazione dell’offerta la disponibilità di un impianto autorizzato potrebbe determinare degli effetti distorsivi sulla concorrenza nella misura in cui, ben prima della gara, gli operatori economici del settore interessati alla partecipazione dovrebbero contendersi la disponibilità dei pochi impianti autorizzati a prescindere dalla loro effettiva necessità che, invece, si concretizzerebbe solo in caso di aggiudicazione”.
L’Autorità ha pertanto ritenuto opportuno “invitare le Regioni e i relativi Soggetti Aggregatori a delineare procedure a evidenza pubblica tali da consentire la più ampia partecipazione degli operatori interessati, in linea con quanto richiesto dalla normativa vigente nazionale ed unionale, prediligendo – nell’ottica del favor partecipationis – una suddivisione in lotti di dimensioni ragionevoli e previsioni che impongano ai concorrenti di rendere disponibile l’impianto richiesto, nella fase conclusiva della gara, come condizione per la stipula del contratto, onerando il concorrente dell’impegno economico solo in caso di aggiudicazione dell’appalto e quindi di certezza dell’affidamento”.
Per maggiori informazioni si rimanda al testo del documento in allegato.