Nota CTI sul CDR-Q combustibile.
In relazione ai lavori ministeriali per la revisione del DPCM sui combustibili in attuazione a quanto previsto in materia dalla legge15 dicembre 2004 n° 308 (Legge delega ambientale), il Gruppo “Energia da rifiuti” del Comitato Termotecnica Italiano, ente di normazione federato all’UNI nel quale è attiva anche una rappresentanza FISE, ha predisposto ed inviato ai Ministeri interessati una "Nota tecnica relativa ad una possibile regolamentazione del CDR-Q come combustibile consentito per alcuni usi industriali".
Il documento analizza i principali punti che dovranno essere oggetto di regolamentazione dell’utilizzo in co-combustione del CDR-Q nei cementifici e negli impianti di produzione di energia elettrica in attuazione a quanto disposto dal comma 29 dell’art 1 della citata legge.
La proposta è il risultato di un lavoro che ha considerato le norme UNI 9903, di riferimento cogente ai sensi delle norme da attuare, nonché la specifica legislazione sulla materia e naturalmente anche gli aspetti tecnici connessi all’utilizzo del CDR-Q.
Per quanti interessati il documento è disponibile presso l’ufficio FISE di Milano, dott.ssa Perrotta (tel 02 76022126, email: e.perrotta@fise.org).
Piano d’azione europeo per la biomassa – COM(2005)628 def.
La Commissione europea ha pubblicato lo scorso dicembre un piano d'azione volto ad aumentare l'utilizzo dell'energia ottenibile dalla silvicoltura, dall'agricoltura e dai materiali di scarto utilizzando la biomassa. Il piano delinea misure in tre settori - riscaldamento, elettricità e trasporti - e propone oltre 20 azioni, la maggior parte delle quali dovrebbe essere realizzata a partire dal 2006.
Attualmente l'UE soddisfa il 4% del proprio fabbisogno energetico sfruttando la biomassa, ma la Commissione ritiene che sarebbe possibile incrementare di oltre il doppio l'utilizzo della biomassa entro il 2010. Conseguendo tale risultato l'Europa, oltre ad essere meno dipendente dall'energia importata, diminuirebbe annualmente di 209 milioni di tonnellate le emissioni di gas ad effetto serra. Un impiego maggiore della biomassa porterebbe inoltre alla creazione di nuovi posti di lavoro, soprattutto nelle zone rurali, ed attenuerebbe la pressione sul prezzo del petrolio.
Il piano prevede anche l'elaborazione di una nuova legislazione mirata sull'utilizzo dell'energia rinnovabile per il riscaldamento, che modifica la direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia, allo scopo di incrementare gli incentivi per l'energia rinnovabile, stabilire obiettivi a livello nazionale e sostenere i paesi in via di sviluppo che intendono produrre biocarburanti.
Il documento propone inoltre la promozione di tecniche di gestione dei rifiuti volte a ridurre l'impatto ambientale dell'utilizzo di rifiuti come carburanti, stabilendo standard tecnici che permettano di considerare i materiali di recupero alla stregua di beni ed incoraggiando gli investimenti in tecniche che garantiscano l'efficienza energetica dell'utilizzo dei rifiuti come carburanti.
Verifica emissioni CO2 e accreditamento verificatori.
Lo scorso 26 gennaio è stato approvato il decreto direttoriale DEC/023/2006 relativo alle disposizioni per la verifica delle comunicazioni delle emissioni previste dall'articolo 14, par. 3 della Direttiva 2003/87/CE concernente l’istituzione di un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra.
Gli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE stabiliscono che le dichiarazioni annuali delle emissioni effettive di CO2 da parte dei gestori devono essere verificate da un soggetto terzo indipendente. In particolare le caratteristiche cui deve soddisfare il soggetto che effettua la verifica sono riportate al punto 12 dell'allegato V della direttiva, che recita:
"La persona incaricata della verifica deve essere indipendente rispetto al gestore, deve svolgere i propri compiti con serietà, obiettività e professionalità e deve conoscere:
Il disposto della direttiva 2003/87/CE non indica nel dettaglio i requisiti per l'accreditamento dei verificatori, ma lascia agli Stati Membri il compito di individuare tali requisiti.
Lo svolgimento dell'attività di verifica delle comunicazioni delle emissioni prevista dall'articolo 15 della Direttiva 2003/87/CE è soggetto al rilascio di un riconoscimento da parte dell'Autorità Nazionale Competente, secondo la procedura di cui al decreto DEC/023/2006.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Francesco Tiriolo