Sulla G.U. CE, serie L 36, dell’8 febbraio 2006 è stato pubblicato il Regolamento (CE) n.209/2006 della Commissione del 7 febbraio 2006 che modifica i Regolamenti 809/2003/CE e 810/2003/CE quanto alla proroga delle misure transitorie concernenti gli impianti di compostaggio e di produzione del biogas ai sensi del Regolamento 1774/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il Regolamento europeo 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante “Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano”, prevede una revisione completa delle norme comunitarie in merito a questi sottoprodotti e l’introduzione di alcuni requisiti rigorosi. Considerato però il severo obiettivo prefissato, la Comunità europea ha introdotto la possibilità di adottare misure transitorie appropriate affinché le industrie abbiano il tempo necessario per adeguarsi, dato che risulta necessario lo sviluppo di ulteriori metodi alternativi di raccolta, trasporto, manipolazione, trasformazione, uso ed eliminazione di questi sottoprodotti di origine animale.
Di conseguenza con due successivi Regolamenti, la Commissione aveva concesso una deroga, a titolo temporaneo, affinché gli Stati membri potessero autorizzare gli operatori a continuare ad applicare le norme nazionali sulla trasformazione dei materiali di categoria 3 (vd allegato I) e dello stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio.
Il nuovo Regolamento amplia ulteriormente al 31 dicembre 2006 sia la possibilità, per gli Stati membri, di continuare a concedere autorizzazioni individuali agli operatori sulla base delle norme nazionale, sia il ritiro dei materiali non conformi.
Il nuovo Regolamento, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, è entrato in vigore l’11 febbraio 2006.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Francesco Tiriolo