AssoAmbiente

Circolari

p56622LE

Ricordiamo che il 30 aprile p.v. scadono i termini per la presentazione alla Camera di Commercio della dichiarazione annuale MUD, prevista dalla Legge n. 70/1994 e regolamentata dal D.P.C.M. 24 dicembre 2002, così come integrato dal D.P.C.M. 24 febbraio 2003, relativa ai rifiuti prodotti e gestiti nel corso dell’anno 2005. Come per gli anni precedenti, la comunicazione dovrà essere presentata esclusivamente su supporto informatico per i soggetti esercenti attività di gestione dei rifiuti secondo le modalità di presentazione previste nei sopra citati decreti.

In merito ai soggetti obbligati segnaliamo che con la pubblicazione sul Supplemento Ordinario n. 96/L alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 1474/2006 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/06, di attuazione della delega conferita al Governo per il “riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale” (Testo Unico) che, entrerà in vigore il 29 aprile 2006, è stata introdotta una significativa modifica per i produttori dei rifiuti NON pericolosi.

Il decreto legislativo all’art 189 comma 3, cancella infatti l’obbligo di presentare la dichiarazione MUD per gli enti e le imprese che producono rifiuti non pericolosi (che già in precedenza lo dovevano fare limitatamente ai rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e per i rifiuti derivanti da attività di recupero/smaltimento e fanghi derivanti da trattamento acque e abbattimento fumi), lasciando, invece, inalterato l’obbligo per le imprese che producono rifiuti pericolosi.

Per quanto attiene le comunicazioni relative ai rifiuti di imballaggio, il rinvio, previsto dal comma 7 del medesimo art. 189, alle competenze del Consorzio nazionale degli imballaggi riportato al successivo art 220 comma 2, è da ritenere esclusivamente finalizzato al controllo del raggiungimento dell’obiettivo di riciclaggio e di recupero. Ciò si deduce da una lettura sistematica e integrata della norma dalla quale emerge che gli obiettivi degli obblighi riportati nei citati articoli hanno una ratio diversa, e pertanto appare fermo l’obbligo generico, per quanti svolgono le operazioni di recupero di rifiuti, di provvedere alla comunicazione annuale, unitamente ai “consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto” (art 189 comma 3).

Al riguardo segnaliamo che, qualora l’azienda, già tenuta all’obbligo di invio del MUD, svolga una delle attività inserite nell’Allegato I del D.Lgs. n. 59/05 (IPPC), la stessa dovrà adempiere oltre che alla disciplina prevista nel capitolo 1 “Rifiuti”, anche a quanto previsto nel successivo capitolo 2 “Emissioni” del D.P.C.M. 24 dicembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni che, appunto, prevede l’invio, entro il 30 aprile, della comunicazione riguardante le emissioni in aria ed acqua riferite all’anno 2005 alla regione ed all’APAT.

Più specificatamente evidenziamo che sono tenuti a tale comunicazione tutti i gestori dei complessi IPPC (v. allegato) le cui emissioni superano i valori soglia di cui alle tabelle 1.6.2 e 1.6.3 dell’Allegato I al DM 23 novembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Ricordiamo infine che il mancato invio della comunicazione nonché l’incompleta o inesatta sua compilazione comportano l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. n. 152/06, art. 258.

Cordiali saluti.

Il Direttore 
Francesco Tiriolo

» 20.04.2006
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