AssoAmbiente

Circolari

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Facciamo seguito alla nostra circolare del 13 marzo u.s., prot. 55835 e all’incontro associativo del 13 aprile u.s. convocato per discutere dell’entrata in vigore del decreto 149 del 23 febbraio 2006 (pubblicato sulla G.U. n. 86 del 12 aprile 2006) di modifica del D.Lgs. n. 209/03 sui veicoli fuori uso per allegarVi di seguito il testo coordinato del D.Lgs. 209/03 con le modifiche apportate dal D.Lgs. 149/06 (allegato 1).

Come anticipato nel corso della summenzionata riunione i punti di particolare interesse nel testo normativo sono i seguenti:

1. la nuova versione del comma 6 dell’art. 5:

“Al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione, il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato rilascia al detentore, in nome e per conto del Centro di raccolta che riceve il veicolo, apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti dell’allegato IV, completato della descrizione dello stato del veicolo consegnato nonché dell’impegno a provvedere alla cancellazione dal P.R.A”

Ciò comporta che per tutte le auto che il concessionario ritira per demolizione, lo stesso deve rilasciare un certificato con il nome del demolitore, e che quindi le stesse auto dovranno confluire automaticamente al centro di demolizione indicato. Per la corretta applicazione del comma 6 dell’art. 5 così come modificato, FISE UNIRE sta procedendo con le associazioni firmatarie dell’Accordo del 12 maggio 2005 alla redazione di una convenzione-tipo tra demolitore e concessionario per il rilascio dei certificati di demolizione che al più presto Vi sarà inviata.

2. la nuova versione del comma 8 dell’art. 5:

“La cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta, ovvero del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo. A tale fine, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla consegna del veicolo ed emissione del certificato di rottamazione, detto concessionario o gestore o titolare restituisce il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Il veicolo fuori uso può essere cancellato dal PRA solo previa presentazione della copia del certificato di rottamazione.”

Con questa modifica la radiazione dal P.R.A. non dovrà più essere fatta entro tre giorni, come previsto in precedenza, ma entro i trenta giorni successivi (consecutivi) dal ritiro.

3. l’aggiunta di un nuovo comma 11-bis all’art. 15

“ 11-bis. All’articolo 103, comma 1, del Decreto legislativo 30 Aprile 1992, n° 285 e successive modificazioni, le parole “…la cessazione della circolazione dei veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione o”… sono soppresse.

Con questa modifica la radiazione dal P.R.A. di un veicolo non potrà più essere effettuata per esclusivo utilizzo in aree private dello stesso.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Francesco Tiriolo

» 21.04.2006
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