AssoAmbiente

Circolari

p59088PE

Lo scorso 30 gennaio è stato pubblicato sulla GU n. 24 (suppl. ord. n. 23) il Decreto 28 novembre 2006, n. 308 recante “Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati”.

Il provvedimento integra quanto previsto nell'allegato G) del decreto 468/01, in merito alle disponibilità economiche assegnate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la copertura del programma di bonifica e di risanamento ambientale. La quota, pari complessivamente ad euro 60.375.800,00 (di cui euro 40.000.000,00 in conto residui di provenienza dell'esercizio 2004, euro 19.375.800,00 in conto residui di provenienza dell'esercizio 2005 ed euro 1.000.000,00 in conto competenza dell'esercizio 2006), è ripartita secondo quanto previsto dall'allegato 1 del decreto.

L'individuazione dei soggetti beneficiari nonché le modalità, le condizioni e i termini per l'erogazione dei finanziamenti previsti dal Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale, tuttora non disciplinati dalle regioni, sono regolamentati mediante il ricorso agli Accordi di programma da sottoscrivere tra lo Stato, le regioni, gli enti locali territorialmente competenti.

Evidenziamo che in base all’art. 5 del decreto 468/01, così come modificato dal presente decreto, i soggetti ammessi a partecipare al concorso pubblico, nella realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, di caratterizzazione, di bonifica e ripristino ambientale, sono:

a) pubbliche amministrazioni, per interventi aventi ad oggetto aree o beni pubblici;

b) pubbliche amministrazioni, per interventi in danno aventi ad oggetto beni privati, effettuati nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile e non provveda nessun altro soggetto interessato;

b-bis) pubbliche amministrazioni in luogo dei soggetti privati interessati, per interventi di caratterizzazione aventi ad oggetto aree o beni privati, ricompresi nei limiti del perimetro di un sito di interesse nazionale, non oggetto di comunicazione ne' delle attività potenzialmente inquinanti previste dal DM 16 maggio 1989, n. 185, per i quali i soggetti medesimi non procedono autonomamente. Nel caso di accertato inquinamento la pubblica amministrazione procedente eserciterà azione di rivalsa applicando la normativa vigente. Nei casi di cui alla presente lettera che diano seguito all'esecuzione in danno da parte della pubblica amministrazione degli interventi volti a garantire la messa in sicurezza, la caratterizzazione, la bonifica e il ripristino del sito, si provvede nei limiti delle risorse disponibili assegnate alla regione interessata dal programma nazionale di bonifica;

c) soggetti privati titolari di diritti reali su beni immobili sui quali insistano manufatti ad uso residenziale, a condizione che la costruzione dei predetti manufatti o il cambio di destinazione d'uso siano avvenuti anteriormente al 16 dicembre 1999 (entrata in vigore del DM 471/99), e risultino comunque conformi alla vigente normativa urbanistica ed edilizia;

d) soggetti privati titolari di diritti reali su immobili destinati ad uso diverso da quello residenziale.

Non possono in ogni caso beneficiare del contributo pubblico i soggetti privati che risultino a qualsiasi titolo responsabili dell'inquinamento, verificatosi prima del 16 dicembre 1999 e i soggetti privati che si siano resi, a qualunque titolo, per atti inter vivos, acquirenti o cessionari, in data successiva al 16 dicembre 1999 di diritti reali o personali d'uso relativamente alle aree inquinate.

Per quanti interessati, il decreto 308/06 è disponibile sul sito della Gazzetta Ufficiale.

Con riserva di successive comunicazioni ed informazioni, porgo cordiali saluti.

Cordiali saluti.

Il Segretario Assoambiente
Paolo Cesco

» 06.02.2007

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