AssoAmbiente

Circolari

p59366CI

  1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del CCNL 30.4.2003, attuativo del punto 2) del Protocollo Governo-Confindustria-Sindacati 23 luglio 1993, ai lavoratori, ai quali si applica il CCNL Fise 30.4.2003 non ancora rinnovato, viene riconosciuta una indennità di vacanza contrattuale (I.V.C.) quale "elemento provvisorio della retribuzione".

  2. L’I.V.C. è corrisposta ai lavoratori a tempo indeterminato pieno o parziale (in quest’ultimo caso in misura proporzionale al ridotto orario di lavoro) nonché ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato pieno o parziale, con contratto di inserimento ed, eventualmente, con contratto di apprendistato.

  3. Pertanto, a decorrere dalla retribuzione relativa al mese di aprile 2007 sarà erogata l’IVC in misura pari al 30% del tasso di inflazione programmato (2% per il 2007), applicato alle retribuzioni base parametrali.

  4. A decorrere dalla retribuzione relativa al mese di luglio 2007, qualora il CCNL di settore non fosse stato ancora rinnovato, l'importo del predetto elemento retributivo sarà pari al 50% del tasso di inflazione programmato, sempre applicato alla retribuzione base parametrali. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del CCNL l’I.V.C. cesserà di essere erogata.

  5. Per quanto concerne gli importi dell’indennità e i relativi criteri di computo si fa rinvio allo specifico allegato.

Con i migliori saluti.

Il Responsabile per le Relazioni
Industriali Assoambiente
Giancarlo Cipullo

» 26.03.2007
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