AssoAmbiente

Circolari

p60212PE

Lo scorso 28 giugno è stata pubblicata sul sito del Ministero dell’Ambiente la Deliberazione n. 25/2007, relativa alla specificazione del campo di applicazione della Direttiva Emissions Trading per quanto riguarda gli impianti di combustione.

Questa Deliberazione deriva dalla Decisione della Commissione europea del 16 maggio 2007 in merito allo schema di Piano Nazionale di Assegnazione 2008-2012, in cui, tra l’altro, si richiede all’Italia un ampliamento del campo di applicazione per quanto riguarda la categoria “impianti di combustione”. Al fine di chiarire quali impianti siano interessati da tale provvedimento, il Minambiente ha predisposto una nota che delimita l’estensione del campo di applicazione alle seguenti tipologie: cracking nel settore chimico/petrolchimico, produzione di nerofumo, combustione in torcia, produzione di lana di roccia e lana di vetro, forni di riscaldo e ricottura nel settore acciaio.

La richiesta della Commissione nasceva dal presupposto che il termine "combustione" viene impiegato in varie normative comunitarie e cioè non solo nella direttiva sul sistema di scambio delle quote di emissione e nella direttiva IPPC, ma anche nella direttiva sui grandi impianti di combustione e nella direttiva sul tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e quindi il significato del termine "combustione" nel contesto della direttiva sullo scambio delle quote di emissione deve essere interpretato alla luce di altre normative comunitarie che ne danno una definizione.

L’art.2 della Deliberazione richiama, nello specifico, gli impianti di combustione destinati al trattamento termico dei rifiuti per lo smaltimento con recupero del calore, ai fini della produzione dell’energia elettrica. Tali impianti, se “la capacità termica aggregata, sul sito, è superiore a 20 MW termici, e nel 2005 hanno prodotto energia per meno del 95% dell’energia totale utilizzando rifiuti urbani, speciali pericolosi e combustibile derivato dai rifiuti proveniente principalmente dai rifiuti solidi urbani”, sono inclusi nel campo di applicazione del D.Lgs 216/06, in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, se la “potenza termica rilevante” è superiore a 20 MW termici.

La “potenza termica rilevante”, come riportato nell’allegato A della delibera in oggetto, è determinata dalla differenza tra la potenza termica nominale aggregata del sito e la potenza termica equivalente esclusa, cioè la potenza ricavata dal rapporto tra l’energia prodotta nel 2005 da combustibili esclusi (rifiuti urbani, speciali pericolosi e combustibili da rifiuti) e ore di funzionamento equivalenti a piena potenza.

Questo aspetto non risulta comunque coerente con quanto disposto dalla Commissione nella Decisione sopra richiamata in quanto, nel documento viene espressamente evidenziato che “come riportato nell’allegato I della direttiva sullo scambio delle quote di emissione, sono esclusi specificatamente dall'ambito di applicazione gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e pericolosi. La combustione dei rifiuti pericolosi, ad esempio, è evidentemente parte integrante del normale processo in atto negli inceneritori di rifiuti pericolosi. Se, in assenza di tale esclusione specifica, si dovesse intendere che la direttiva non è applicabile agli impianti in cui la combustione è parte integrante dei processi che avvengono nell'impianto, non sarebbe stato necessario escludere espressamente gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e pericolosi, perché non sarebbero rientrati in ogni caso nell'ambito di applicazione. Il fatto che siano stati esclusi espressamente è un'ulteriore conferma che ciò che conta ai fini dell'applicazione della direttiva agli impianti di combustione fissi è la presenza di un processo di combustione con una potenza calorifica di combustione superiore a 20 MW”.

La Deliberazione è accompagnata dalla relativa modulistica per la raccolta dei dati da tali impianti, da compilare entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'annuncio in G.U (atteso questa settimana). E’ anche richiesta la domanda di autorizzazione per i nuovi impianti, oppure la richiesta di aggiornamento dell’autorizzazione per impianti già autorizzati.

A seguito di tale censimento il Minambiente procederà all'assegnazione delle quote agli impianti soggetti al sistema di Emissions Trading per il periodo 2008-2012, tenendo conto, però, della riduzione richiesta dalla Commissione europea alle quote complessive da assegnare alle imprese italiane.

La Delibera e la modulistica sono disponibili, per quanti interessati, al sito: http://www.minambiente.it/index.php?id_sezione=2528

In relazione alle problematiche presenti e a quelle che le aziende segnaleranno al riguardo, l’Associazione promuoverà iniziative per una adeguata e omogenea applicazione della norma rispetto alle disposizioni comunitarie in materia.

Cordiali saluti.

Il Segretario ASSOAMBIENTE
Paolo Cesco

» 05.07.2007

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