AssoAmbiente

Circolari

P60536NA

Riteniamo opportuno portare a Vostra conoscenza i contenuti delle allegate Risoluzioni in materia di applicazione dell’IVA nella gestione dei rifiuti, emanate recentemente dall’Agenzia delle entrate - Direzione centrale Contenzioso e Normativa, di cui riportiamo di seguito una sintesi.

1) Risoluzione n. 240/E del 7 settembre 2007.

Con la Risoluzione n. 240/E del 7 settembre 2007 avente ad oggetto “IVA. – Aliquota applicabile alle prestazioni di pulizia delle caditoie e di disostruzione dei pozzetti stradali. – N. 127 sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972”, l’Agenzia ha chiarito l’aliquota IVA applicabile a dette prestazioni.

L’Agenzia infatti ha precisato che si applica l’aliquota IVA del 10%. ai servizi di pulizia delle caditoie e dei pozzetti stradali, di rimozione del sedime dal fondo di detti pozzetti, di disostruzione dei sifoni, di pulizia delle griglie e del sistema di raccolta dei sottopassi e dei sovrappassi, di manutenzione delle etichette, che sono qualificabili “come operazioni di gestione di impianti di fognatura e di depurazione”, nonché di prestazioni consistenti nello smaltimento dei prodotti residui e adeguamento bocchette dell’attività di disostruzione dei sifoni, in quanto riconducibili fra le operazioni di “gestione dei rifiuti” di cui all’art. 183, comma 1, lett. d), del D. Lgs n. 152 del 2006.

2) Risoluzione n. 248/E del 12 settembre 2007.

Con la Risoluzione n. 248/E del 12 settembre 2007 avente ad oggetto “IVA. Aliquota applicabile alle prestazioni di raccolta differenziata e conferimento in piattaforma di rifiuti di imballaggio e alle cessioni di frazioni merceologiche similari e di rifiuti di imballaggio. - N. 127 sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972”, l’Agenzia delle Entrate chiarisce quale sia l’aliquota applicabile da parte di una società che svolga le menzionate attività.

In particolare l’Agenzia ritiene che le prestazioni di raccolta differenziata e di conferimento dei rifiuti di imballaggio a base cellulosica nei confronti dei consorzi di filiera, costituiscono attività di gestione dei rifiuti, il cui corrispettivo deve essere assoggettato ad aliquota IVA agevolata del 10%.

Il regime dell’inversione contabile è applicabile alla vendita, alle cartiere consorziate, delle frazioni merceologiche similari, quali materiali cellulosici diversi dall’imballaggio, soltanto a condizione che i beni ceduti siano definiti come rottami in quanto non più utilizzabili secondo l’ordinaria destinazione, se non attraverso una fase di lavorazione e trasformazione.

Con riferimento all’aliquota applicabile alle prestazioni di raccolta differenziata di frazioni metalliche a base ferrosa e alla consegna del materiale agli operatori di riferimento o eventualmente agli operatori incaricati dal Consorzio, attività entrambe inquadrate nell’ambito della convenzione sottoscritta con il Consorzio Nazionale Acciaio (CNA), l’Agenzia delle Entrate distingue la prestazione del servizio di raccolta differenziata, alla quale si applica l’aliquota IVA del 10%, trattandosi di operazione di gestione dei rifiuti, dalla cessione del materiale al recuperatore indicato dal consorzio.

In tale ultimo caso, trattandosi di una cessione di beni, è applicabile il meccanismo dell’inversione contabile a condizione che i materiali possano essere definiti come rottami in quanto non più utilizzabili secondo l’ordinaria destinazione, se non attraverso una fase di lavorazione e trasformazione.

L’aliquota IVA applicabile a tale cessione, che dovrà essere integrata dal recuperatore, è l’aliquota ordinaria del 20%.

3) Risoluzione n. 249/E del 12 settembre 2007.

Con la Risoluzione n. 249/E del 12 settembre 2007 avente ad oggetto “IVA. Aliquota applicabile alle prestazioni di smaltimento dei rifiuti derivanti dall’attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani. - N. 127 sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972”, ha chiarito che alle prestazioni di cui all’oggetto della Risoluzione, è applicabile l’aliquota IVA agevolata del 10%, ai sensi del n. 127 sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/72.

Ciò in quanto, concordemente con il Ministero dell’Ambiente, l’Agenzia considera i rifiuti derivanti da attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani (art. 184, co. 3, lett. n, D.lgs. n. 152/2006), identificati dal codice CER 19.12. --, come una specificazione della più ampia categoria dei rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di altri rifiuti (art. 184, co. 3, lett. g, D.lgs. n. 152/2006).

4) Risoluzione n. 250/E del 12 settembre 2007.

La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 250/E del 12 settembre 2007 avente ad oggetto “IVA. Aliquota applicabile alle prestazioni di smaltimento di rifiuti pericolosi. - N. 127 sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972”, chiarisce quale sia l’aliquota applicabile da parte di una società che effettua gestione di rifiuti urbani e speciali, alcuni dei quali rientrano tra i rifiuti pericolosi, ed in particolare:

- 05.01.03 - morchie depositate sul fondo di serbatoi;
- 06.02.03* - idrossido di ammonio;
- 08.03.17* - toner per stampa esauriti contenenti sostanze pericolose;
- 13.02.02 - oli esauriti da motore;
- 16.02.11* - apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi;
- 16.02.13* - apparecchiature fuori uso contenenti sostanze pericolose;
- 16.02.15* - componenti pericolose apparecchiature fuori uso;
- 17.06.05 - materiale da costruzione a base di amianto;
- 19.01.03 - ceneri leggere;
- 19.01.05* - residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi;
- 19.01.06* - rifiuti liquidi acquosi;
- 19.01.07* - rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi;
- 19.01.15* - ceneri di caldaia contenenti sostanze pericolose;
- 20.01.21* - tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;
- 20.01.23* - apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi;
- 20.01.33* - batterie ed accumulatori;
- 20.01.35* - apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso.

L’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Ministero dell’Ambiente, ha stabilito che per quanto concerne i rifiuti contrassegnati con i codici CER relativi ai capitoli 19 e 20, dell’elenco di cui all’Allegato D al D.Lgs. n. 152/2007, essi sono assoggettati ad aliquota IVA agevolata del 10%, trattandosi appunto rispettivamente di rifiuti speciali di cui all’art. 184, co. 3, lett. g, D.lgs. n. 152/2006 e di rifiuti urbani di cui all’art. 184, co. 2, D.lgs. n. 152/2006.

Infatti, il n. 127 sexiesdecies della Tabella A, Parte III, D.P.R. n. 633/72 fa riferimento alla classificazione secondo l’origine dei rifiuti, a tal fine essendo irrilevante la pericolosità o meno degli stessi.

Per quanto concerne invece altre tipologie di rifiuti contrassegnate da codici CER diversi da quelli relativi ai capitoli 19 e 20 del citato Allegato D, occorrerà una valutazione caso per caso dell’origine del rifiuto, a prescindere da caratteristiche di pericolosità dello stesso.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti su quanto sopra, porgiamo i migliori saluti.

Il Segretario ASSOAMBIENTE
Paolo Cesco

» 21.09.2007

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