AssoAmbiente

Circolari

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Trasmetto, per opportuna conoscenza, lo stralcio di una nota odierna di Confindustria sul nuovo testo concordato ieri tra Governo, Confindustria e Cgil, Cisl, Uil, Ugl in materia di contratti a termine. Si tratta dell’art. 11 del disegno di legge governativo che reca modifiche e integrazioni all’art. 5 del D.Lgs. 6.9.2001, n. 368, con il quale – a giudizio di Confindustria – “vengono … rispettati i contenuti dell’intesa (23 luglio 2007) a suo tempo raggiunta”.

Osserva dunque Confindustria che, in particolare, “la nuova legge - se approvata nel testo ora concordato - disciplinerà l’ipotesi della successione di più contratti a termine e cioè di quei contratti a termine che – rispettando un intervallo di tempo che varia tra i venti ed i trenta giorni (a seconda della durata del contratto precedente) – possono essere rinnovati con lo stesso lavoratore.

La successione di contratti a termine con lo stesso lavoratore non potrà più essere illimitata nel tempo in quanto non dovrà superare, tra proroghe e rinnovi, un limite massimo di 36 mesi di lavoro.

Una volta che sia stato superato il limite massimo di 36 mesi di lavoro complessivi, è previsto ancora un periodo “cuscinetto” di venti giorni dopo di che - se il contratto dovesse continuare - lo stesso si considererebbe a tempo indeterminato a partire dalla scadenza dei venti giorni.

Raggiunto quindi il limite dei 36 mesi, è però ammessa la stipulazione - per una sola volta - di un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti purché questo venga stipulato presso la Direzione provinciale del lavoro con l’assistenza del sindacalista di fiducia del lavoratore (cosiddetta deroga assistita). La legge non stabilisce la durata di questo ulteriore successivo contratto in quanto è affidata alla volontà dell’azienda e del singolo lavoratore interessati, definirla.

In caso di mancato rispetto della procedura di deroga assistita, questo ulteriore contratto – sin dal suo inizio – si considera a tempo indeterminato. La nuova disciplina del limite dei 36 mesi più la deroga assistita, non si applica nei confronti dei: a) rapporti di lavoro con contratto a termine instaurati con i dirigenti; b) rapporti di lavoro con contratto di lavoro interinale (somministrazione a tempo determinato); c) lavoratori addetti ad attività stagionali.

Sul punto la legge prevede che le attività stagionali sono quelle definite dal DPR n. 1525/1963 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle che saranno individuate dai contratti nazionali di settore ovvero con avvisi comuni.

Per la fase di prima applicazione della legge, … (è stato) concordato che il limite dei 36 mesi più la deroga assistita non si applica: a) ai contratti a termine in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina che si esauriranno naturalmente al raggiungimento del termine inizialmente previsto, sia esso superiore o inferiore ai 36 mesi; b) ai contratti a termine che saranno stipulati successivamente all’entrata in vigore della nuova disciplina con lavoratori che abbiano già avuto precedenti rapporti di lavoro a termine con la stessa impresa. In questo caso la nuova disciplina si applicherà solo dopo 15 mesi dall’entrata in vigore della legge stessa. Naturalmente, a quella data, tutti i periodi lavorati saranno conteggiati ai fini del raggiungimento del limite dei 36 mesi.

Qualora tale limite sia stato raggiunto o superato, l’azienda potrà ancora ricorrere alla procedura della deroga assistita per instaurare un ulteriore contratto a termine.

La legge inoltre reintroduce il diritto di precedenza per i lavoratori stagionali rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro e per le medesime attività.

La legge introduce anche il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato, per chi abbia svolto attività lavorativa a termine per un periodo superiore a sei mesi.

Il protocollo confermava tre ipotesi di ricorso al contratto a termine non soggette ai limiti percentuali eventualmente posti dai contratti nazionali (attività stagionali, per ragioni sostitutive e ipotesi di start-up). Nel nuovo testo sono state aggiunte le ipotesi dei contratti a termine per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi, ed i contratti a termine stipulati con lavoratori ultracinquantacinquenni”.

Con riserva di ulteriori comunicazioni al riguardo, si allega il testo sottoscritto dalle parti e porgo cordiali saluti.

Il Responsabile per le Relazioni
Industriali Assoambiente
Giancarlo Cipullo

» 18.10.2007
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