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Circolari

p62489PE

L’avvocato generale della Corte di Giustizia europea, Juliane Kokott, ha presentato lo scorso 22 maggio le conclusioni relative alla causa C-251-07 (Gaevle Kraftvaerme AB contro Laensstyrelsen i Gaevleborgs laen). Il caso verte sull’interpretazione della direttiva 2007/76/CE, sull’incenerimento dei rifiuti, ed in particolare sulla necessità di chiarire se un impianto per la produzione di energia termica e di elettricità debba essere valutato nel suo complesso o invece nelle singole caldaie che lo compongono e stabilire, poi, come distinguere un impianto di incenerimento da uno di coincenerimento.

La Gaevle Kraftvaerme AB, società interamente controllata da una società per azioni posseduta dal comune di Gaevle, ha il compito di produrre teleriscaldamento per la rete di riscaldamento di Gaevle tramite l’impianto di Johannes che produce contemporaneamente energia termica ed elettricità. L’azienda ha deciso di installare ulteriori caldaie per una potenza calorica di combustione complessiva di 85 MW (la caldaia 2 per l’incenerimento dei rifiuti domestici e industriali per un massimo di 50 MW) e a tal proposito ha richiesto un’autorizzazione per l’attività dell’impianto. La domanda contemplava la combustione nella caldaia 1 e nella caldaia 2 di 150.000 tonnellate al massimo di combustibili solidi a base di rifiuti per ogni anno. Di tale quantità di rifiuti, un massimo di 10.000 tonnellate sarebbe costituito da rifiuti pericolosi, sotto forma di legname trattato in superficie oppure di legname rivestito.

L’amministrazione provinciale competente ha ritenuto che lo scopo principale dell’impianto consistesse nella produzione di energia e lo ha autorizzato, pertanto, come impianto di coincenerimento. La decisione è stata impugnata dall’amministrazione regionale competente (Laensstyrelsen i Gaevleborg), a giudizio della quale la caldaia per i rifiuti doveva essere classificata come impianto di incenerimento e non di coincenerimento. Il ricorso è stato inizialmente accolto.

L’azienda ha ora impugnato la sentenza dinanzi al giudice remittente, l’Hoegsta domstol (Corte di cassazione svedese) che ha sollevato le seguenti questioni pregiudiziali:

  • “in base all’interpretazione della direttiva incenerimento, qualora una centrale per la produzione di energia termoelettrica sia costituita da più unità caldaie, ogni unità debba essere considerata quale impianto, ovvero se la valutazione debba riferirsi alla centrale termoelettrica nella sua totalità.
  • se un impianto costruito per l’incenerimento dei rifiuti, ma avente come obiettivo principale la produzione di energia, debba, in base all’interpretazione della detta direttiva, essere classificato come impianto di incenerimento ovvero come impianto di coincenerimento”.

La differenza nella classificazione è importante: gli impianti di coincenerimento e di incenerimento sono soggetti a standard differenti in base alla citata direttiva.

Le conclusioni riportate dall’Avvocato generale non riportano indicazioni risolutive ma suggeriscono alla Corte un possibile percorso interpretativo articolato su due punti:

“1.nell’applicare la direttiva 2000/76/CE, sull’incenerimento dei rifiuti, a un impianto termoelettrico composto di più unità (caldaie), si deve considerare sostanzialmente ogni unità, cioè ogni caldaia e relative attrezzature, come un impianto a sé. È tuttavia possibile considerare più impianti tra loro connessi come uno solo ai fini di singole disposizioni della direttiva, a condizione che con ciò non vengono aggirate le disposizioni a tutela dell’ambiente e della salute.

2.la classificazione di un impianto in cui sono bruciati rifiuti come impianto di incenerimento ai sensi dell’art.3, n.4, della direttiva 2000/76/CE o come impianto di coincenerimento ai sensi dell’art.3, n.5, della stessa dipende dallo scopo principale così perseguito, se il trattamento termico dei rifiuti oppure la produzione di energia o di altro. Lo scopo principale deve risultare da circostanze oggettive”.

Per quanti interessati ulteriori informazioni sulla causa C 251-07 sono disponibili al sito web: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&Submit=Submit&docrequire=alldocs&numaff=c-251/07

Il Segretario
Paolo Cesco

» 29.05.2008

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