AssoAmbiente

Circolari

p62475CI

Premessa

  1. Si fa seguito alle precedenti comunicazioni per trasmettere le prime istruzioni applicative delle intese per il rinnovo del CCNL 30.4.2003 fin qui intervenute con le OO.SS.

  2. Gli Accordi nazionali finora sottoscritti sono i seguenti:

    · Accordo 5.4.2008:
    ha definito la parte economica del 1° e 2° biennio a tutto il 2010, ha rinnovato la parte normativa nel sistema di classificazione del personale, nel sistema degli orari, nel sistema indennitario, nel sistema relazionale, ha predisposto una regolamentazione dell’esternalizzazione dei servizi ambientali che entrerà in vigore solo qualora analogo impegno verrà assunto anche da Federambiente;
    · Accordo 17.4.2008:
    ha semplicemente provveduto a rettificare alcuni refusi dell’Accordo 5/4/2008;
    · Accordo 22.5.2008:
    ha integrato con modifiche la parte economica dell’Accordo 5/4/2008.

  3. Tutti i predetti Accordi nazionali sono stati stipulati con le OO.SS. FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FIADEL al termine di una lunga sessione di trattative che si è sviluppata con regolarità quasi settimanale a partire dal gennaio 2007, a seguito della presentazione, in data 19 dicembre 2006, della piattaforma rivendicativa unitaria da parte delle predette OO.SS.; sessione che è stata contrassegnata, come è noto, anche da fasi critiche – si pensi al tema della classificazione, definito solo nello scorso novembre – o da situazioni di stallo, come nel caso dello sciopero nazionale di categoria dell’11 marzo scorso.

  4. Nelle settimane che ci separano dal periodo feriale, le parti stipulanti saranno impegnate a completare il rinnovo contrattuale definendo:
    a) la nuova regolamentazione dell’art. 6 (Passaggio di gestione).
    Si ricorda che la proposta di Assoambiente in materia – oggetto di lunga e approfondita discussione in sede di Commissione sindacale – è stata qualificata come Allegato 8 all’Accordo 5.4.2008. Pur non essendo stata definita, nel suo insieme tale proposta aveva registrato una significativa convergenza delle parti, lasciando irrisolta la discussione principalmente sul comma relativo al trattamento da assicurare al dipendente al momento del passaggio di gestione alle dipendenze dell’azienda subentrante: nell’ultimo incontro con le OO.SS. del 27 maggio, le stesse si sono impegnate a presentare - a noi nonché a Federambiente – un testo organico sull’art. 6, al fine di pervenire quanto prima alla formale definizione della materia;
    b) le necessarie modifiche e integrazioni della disciplina contrattuale del mercato del lavoro (capitolo 3°), con particolare riguardo ai piani formativi individuali per l’apprendistato professionalizzante e all’armonizzazione delle disposizioni contrattuali in materia di contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale con le modifiche introdotte di recente dalla L. n. 247/2007;
    c) la contrattualizzazione della formazione, anche per la necessaria attuazione delle disposizioni della legge n. 53/2000 in materia;
    d) le integrazioni in materia di sicurezza del lavoro, a seguito dell’entrata in vigore del T.U. (D.Lgs. 9.4.2008, n. 81).

  5. In questo conclusivo contesto negoziale, le OO.SS. hanno ripresentato una loro proposta in ordine alla carta di qualificazione del conducente e hanno altresì preannunciato una loro richiesta in ordine alla materia dei permessi sindacali: il tema è stato da loro più volte richiamato nel corso delle trattative, in quanto la vigente regolamentazione contrattuale, analogamente alla disciplina della legge n. 300/1970, non fissando criteri di ripartizione per l’utilizzo di tali permessi dà luogo a criticità applicative a livello aziendale. 

  6. Si conferma che, come di consueto, alla conclusione del rinnovo le parti provvederanno alla stesura del testo organico del CCNL 5.4.2008. 

  7. Con l’occasione, anche a nome del Presidente della Sezione R.U. dott.ssa Monica Cerroni che ha condotto il negoziato per il rinnovo del CCNL con l’assistenza di FISE (lo scrivente assieme a Donatello Miccoli), esprimo i più cordiali ringraziamenti ai tecnici della Commissione sindacale che dall’inizio del 2006 hanno partecipato ai lavori preparatori e alle trattative per il rinnovo contrattuale con le OO.SS., fornendo un prezioso contributo di competenza ed esperienza e condividendo la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi strategici del rinnovo stesso e delle specifiche soluzioni proposte a tali fini.
    Come si ricorderà, infatti, le trattative sono state precedute da un confronto con le OO.SS., tra il gennaio e il dicembre del 2006, che ha prodotto da ultimo quel “Protocollo sulle politiche di settore” – voluto da Assoambiente – che, a ben vedere, ha rappresentato la premessa al rinnovo stesso, come attestato dalla “Dichiarazione programmatica per lo sviluppo del settore dei servizi ambientali” 9.5.2007 – Allegato 1 all’Accordo 5.4.2008 – che costituisce la formale premessa al sistema di relazioni industriali di cui all’art. 1 del CCNL e nella quale sono stati trasfusi i principali temi e impegni del Protocollo citato.
    La collaborazione dei tecnici ha consentito ad Assoambiente di proseguire l’opera di rinnovamento del CCNL iniziatosi con la stipulazione del CCNL 30.4.2003: agli interventi di 5 anni fa, sostanzialmente mirati ad accrescere la competitività delle nostre imprese sotto il profilo dei costi, hanno fatto seguito – in questa occasione – interventi finalizzati a conferire maggiore efficacia e flessibilità all’organizzazione del lavoro, attraverso le soluzioni innovative introdotte nel sistema inquadramentale e in quello degli orari di lavoro.
    Il ringraziamento va dunque a: Felice Banfi, Eleonora Bizzini, Danilo Caironi, Giuseppe Caruso, Vincenzo Esposito, Pierpaolo Figliolino, Caterina Quercioli Dessena, Giuseppe Sassaroli, Barbara Tarallo, Salvatore Tiralongo, Corrado Valsecchi, Elio Villa.
    Il ringraziamento va, inoltre, alle rispettive aziende che sostengono questo impegno da due anni e mezzo. 

  8. Di seguito, le prime istruzioni applicative dell’Accordo 5.4.2008, relative alla parte economica: con successiva circolare, a breve, ne saranno fornite altre sulla parte normativa, a partire dalle novità in materia di classificazione del personale. 

ISTRUZIONI APPLICATIVE DELL’ACCORDO NAZIONALE 5.4.2008 E SUCCESSIVI ACCORDI

DECORRENZA E DURATA

Il CCNL è rinnovato per il quadriennio 2007/2010.
Esso decorre dall’1.1.2007, fatte salve le decorrenze diverse stabilite per singoli istituti contrattuali.
La parte economica è integralmente rinnovata sia per il biennio 2007/2008 che per il biennio 2009/2010, secondo quanto stabilito nella Parte economica – Aumenti retributivi mensili delle Tabelle A) e B): cfr. pagg. 3 e 4 Accordo 22.5.2008, sostitutive delle pagg. 20 e 21 dell’Accordo 5.4.2008. * * *

AUMENTI RETRIBUTIVI MENSILI

A) 1° biennio 2007/2008: Tabella A) pag. 3 Accordo 22.5.2008

  1. Sono stabiliti nella Tabella A). Gli incrementi della retribuzione base parametrale (RBP) alle varie decorrenze aumentano correlativamente la stessa RBP e dispiegano effetti ai sensi dell’art. 25 del vigente CCNL.

  2. Tali aumenti competono ai soli lavoratori dipendenti in forza rispettivamente alle date dell’1.5.2008 e dell’1.10.2008, con esclusione pertanto dei lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto prima di ognuna delle due date.

B) 2° biennio 2009/2010: Tabella B) pag. 4 Accordo 22.5.2008

  1.  Sono stabiliti nella Tabella B): vale quanto precisato alla precedente lettera A), punto 1.

  2. Anche in questo caso, gli aumenti spettano esclusivamente ai lavoratori dipendenti in forza rispettivamente alle date dell’1.3.2009, dell’1.10.2009, dell’1.5.2010. 

IVC

Come previsto, l’IVC cessa di essere erogata alla data del 30.4.2008.

La misura complessiva dell’IVC afferente al periodo 1.4.2007/30.4.2008 è costituita dalla somma dell’IVC 2008 con l’IVC 2007, i cui valori complessivi sono riportati rispettivamente nella Tabella A), colonna B), e nella Tabella B), colonna C) in calce alle lettere C) e D) dell’Accordo 17.4.2008, (pagg. 23 e 24), che ha provveduto a rettificare alcuni refusi contenuti nell’Accordo 5.4.2008. 

UNA TANTUM FORFETTARIA GENNAIO/APRILE 2008

A) Si fa riferimento al testo dell’Accordo 17.4.2008, lettera C), che ha integrato con modifiche l’Accordo 5.4.2008.

  1. Gli importi una tantum di cui alla lettera C) dell’Accordo 17/4/2008 – che regolano forfettariamente il periodo 1.1.2008/30.4.2008 – spettano, nelle misure complessive indicate dalla Tabella A) colonna D), esclusivamente ai lavoratori dipendenti in forza all’1.5.2008, ricorrendone le condizioni e secondo i criteri espressamente previsti, e vanno erogati unitamente alle competenze relative al mese di giugno 2008. Ricorrendone le condizioni, tali importi spettano anche ai lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia risolto tra il 2.5.2008 e il 30.6.2008.
    Ne consegue che nulla è dovuto a tale titolo ai lavoratori dipendenti cessati dal servizio prima dell’1.5.2008, compresi coloro che erano in servizio al 5.4.2008, e ai lavoratori assunti a partire dall’1.5.2008.
    Si sottolinea, in particolare, che la misura degli importi una tantum è individualmente variabile in quanto direttamente rapportata al numero dei mesi in cui il singolo lavoratore dipendente è stato in forza nel periodo 1.1.2008/30.4.2008.

  2. I predetti importi forfettari spettano anche ai lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato, in corso all’1.5.2008, di durata almeno pari a 12 mesi, secondo i criteri previsti per i lavoratori a tempo indeterminato; semprechè tali lavoratori siano stati in forza nel periodo 1.1.2008/30.4.2008.

  3. Per quanto concerne i lavoratori dipendenti per i quali sia intervenuto, nel periodo considerato, il passaggio da tempo parziale a tempo pieno o viceversa, la misura degli importi una tantum è determinata computando i ratei mensili rispettivamente maturati a tempo parziale e a tempo pieno.

  4. Analogamente, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti per i quali sia intervenuto, nel periodo considerato, il passaggio da uno ad altro superiore livello ovvero dalla posizione parametrale B a quella A del medesimo livello, la misura degli importi una tantum è determinata computando i ratei mensili rispettivamente maturati nella posizione d’inquadramento precedente e nella posizione d’inquadramento successiva.

  5. Coerentemente con tale impostazione, per quanto concerne i lavoratori dipendenti che siano passati con decorrenza 1.5.2008 da uno ad altro superiore livello ovvero dalla posizione parametrale B a quella A del medesimo livello, la misura degli importi una tantum è determinata computando a tali fini i ratei mensili maturati nella precedente posizione di inquadramento, vale a dire quella rivestita nel periodo considerato. 

UNA TANTUM FORFETTARIA ANNO 2007


B) Si fa riferimento al testo dell’Accordo 17.4.2008, lettera D), che ha integrato con modifiche l’Accordo 5.4.2008.

  1. I due importi una tantum di cui alla lettera D) dell’Accordo 17/4/2008 regolano forfettariamente il periodo 1.1.2007/31.12.2007, nelle misure complessive indicate dalla Tabella B), rispettivamente alle colonne D) ed E).

  2. L’area dei lavoratori dipendenti individuata ai fini dell’erogazione dei compensi forfettari di cui alla citata Tabella B è così delimitata:
    · lavoratori assunti a tempo indeterminato;
    · lavoratori assunti con un contratto a tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi in corso all’1.5.2008, sempreché siano stati in forza nel periodo 1.1.2007/31.12.2007.
    Quanto ai lavoratori dipendenti aventi titolo ai predetti compensi, in entrambi i casi richiamati detti lavoratori devono risultare in possesso dei seguenti requisiti congiunti:
    a) essere in forza all’1.5.2008;
    b) essere in forza al 30.11.2008 per aver diritto al compenso di cui alla colonna D);
    c) essere in forza al 30.5.2009 per aver diritto al compenso di cui alla colonna E).

  3. Resta inteso che il lavoratore dipendente che, in forza all’1.5.2008, non sia in forza al 30.11.2008 non avrà diritto ad alcun compenso forfettario qui considerato. Mentre il lavoratore dipendente che, in forza all’1.5.2008 e al 30.11.2008, non lo sia al 30.5.2009 avrà diritto al primo ma non al secondo compenso forfettario.

  4. Avuto riguardo al fatto che la misura complessiva sia del compenso di cui alla colonna D) sia del compenso di cui alla colonna E) è rapportata all’intero periodo 1.1.2007/31.12.2007, ne consegue che la misura individuale di entrambi i compensi sarà individualmente variabile in quanto rapportata al numero dei mesi in cui il singolo lavoratore dipendente è stato in forza nel periodo 1.1.2007/31.12.2007.

  5. Nulla è dovuto ai lavoratori dipendenti cessati dal servizio dal servizio prima dell’1.5.2008, compresi coloro che erano in servizio al 5.4.2008, e ai lavoratori assunti a partire dall’1.5.2008.

  6. Infine, anche in questo caso, si richiamano le indicazioni già fornite ai punti 3, 4, 5 della precedente lettera A) della presente circolare. 

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE UNA TANTUM FORFETTARIE GENNAIO/APRILE 2008 E ANNO 2007

  1. Gli importi di tutte le una tantum di cui alla presente rubrica non danno luogo ad alcun tipo di ricalcolo per il periodo di pertinenza né ad effetti retributivi indotti di qualsiasi tipo. Inoltre, tali importi non sono utili ai fini del trattamento di fine rapporto (T.F.R.). Detti importi sono normalmente imponibili ai fini previdenziali e fiscali. Le frazioni di mese di servizio pari o superiori a 15 giorni sono computate come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori.

  2. Relativamente alle assenze retribuite a vario titolo a termini di legge o di contratto nonché le giornate di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale, che hanno dato luogo al pagamento di indennità a carico dell’Istituto assicuratore competente e/o a integrazione a carico dell’azienda, esse sono considerate utili ai fini della misura dei compensi forfettari di cui alle predette Tabelle “A” e “B”.

  3. Quanto alla Norma transitoria in calce alle Disposizioni generali – avuto riguardo all’integrazione della sua formulazione contenuta nel Verbale integrativo 8.7.2005 (cfr. ns. circolare n. 227/05 del 13.7.2005) – si tratta della conferma di un indirizzo già assunto dalle parti stipulanti in occasione della stipulazione dei Verbali di intesa 30.4.2003 e 15.7.2003, relativamente ad ogni passaggio da una ad altra azienda nel periodo temporale regolato attraverso le soluzioni forfettarie fin qui considerate. 

RIMBORSI SPESE E SOMMINISTRAZIONI – NUOVE INDENNITA’ AREA CONDUZIONE -INDENNITA’ EX ART. 31 LETT. A), B), C), K DEL CCNL 30.4.2003

Si fa riferimento al testo dell’Accordo 22.4.2008, che ha integrato con modifiche l’Accordo 5.4.2008.

RIMBORSI SPESE E SOMMINISTRAZIONI – ART. 35, lett. c), e), g) CCNL 30/4/2003

  1. Per quanto concerne l’art. 35 del CCNL – lettere c), e), g) – non paiono necessari particolari indicazioni applicative. Si sottolinea, nondimeno, che relativamente alla lettera e), concernente la somministrazione latte, le parti hanno formulato un semplice chiarimento di quanto già pattuito con il CCNL 30.4.2003; chiarimento che pertanto ha valore di interpretazione autentica e come tale ha efficacia retroattiva.

NUOVE INDENNITA’ AREA CONDUZIONE

  1. Si tratta delle nuove indennità istituite con l’Accordo nazionale 5.4.2008:
    a decorrere dall’1.5.2008, per ogni giornata di effettiva prestazione è corrisposta un’indennità giornaliera di 1 euro al solo conducente operatore unico introdotto dalla medesima data nel livello 3 dell’Area conduzione ovvero un’indennità giornaliera di 50 centesimi al solo conducente del livello 3 dell’Area conduzione che, in concorso con un addetto, svolge servizio di carico, scarico e attività accessorie.

  2. Resta inteso che nulla compete al conducente del livello 3 dell’Area conduzione quando opera in concorso con più di un addetto.

  3. Per le relazioni con quanto precisato ai precedenti punti 1) e 2), si richiama in particolare quanto stabilito ai punti 4) e 5) di pag. 14 dell’accordo 5.4.2008.

  4. Quanto al punto 4), al conducente operatore unico del livello 4 dell’Area conduzione, in forza all’1.5.2008, non competono, in ogni caso, le nuove indennità giornaliere stabilite per il livello 3 dell’Area conduzione, in quanto tale conducente mantiene ad personam il suo livello d’inquadramento come operatore unico di livello 4 nonché il trattamento illustrato nel paragrafo successivo (Trasformazione indennità ex art. 31, comma 6, lettere a), b), c), k) del CCNL 30.4.2003 in trattamento ad personam). Si tornerà sull’argomento in fase di chiarimento sulle modifiche al sistema di classificazione.

  5. Relativamente al punto 5), al conducente del livello 3 dell’Area conduzione, in forza all’1.5.2008, compete la sola indennità di 1 euro/giorno qualora svolga servizio come conducente operatore unico: in quanto tale conducente mantiene ad personam il trattamento illustrato nel paragrafo successivo (Trasformazione indennità ex art. 31, comma 6, lettere a), b), c), k) del CCNL 30.4.2003 in trattamento ad personam), allo stesso non compete, in ogni caso, l’indennità di 50 centesimi/giorno.
    Anche qui, si fa riserva di tornare in argomento.

ABROGAZIONE INDENNITA’ EX ART. 31, COMMA 6, LETT. a), b), c), k) E TRATTAMENTI AD PERSONAM

  1. Le indennità di cui all’art. 31, comma 6, lett. a), b), c), k), del vigente CCNL cessano di essere corrisposte a partire dal’1.5.2008.

  2. In particolare, per quanto concerne l’individuazione dei lavoratori dipendenti – a tempo indeterminato o determinato – aventi titolo al trattamento ad personam previsto, a seconda delle fattispecie, dal comma 2 della rubrica (v. pag. 5 Accordo 22.5.2008) si è inteso che, relativamente all’area dei precedenti percettori delle ex indennità di cui alle lettere a), b), c), i lavoratori aventi titolo debbono essere in forza all’1.5.2008 e:
    a) debbono aver percepito una delle indennità giornaliere di cui alle lettere a), b), c) per almeno 60 giorni in un periodo di 90 giorni di effettiva prestazione lavorativa, calcolato a ritroso dal 30.4.2008;
    b) ovvero, qualora assunti dal 24.1.2008, debbono aver percepito una di tali indennità per almeno 2/3 dei giorni di effettiva prestazione lavorativa a tutto il 30.4.2008.

  3. Per quanto concerne l’area dei precedenti percettori dell’ex indennità di cui alla lettera k), i lavoratori dipendenti - a tempo indeterminato o determinato - aventi titolo al trattamento ad personam previsto dal citato comma 2: a) debbono essere in forza all’1.5.2008; b) debbono aver percepito tale indennità nel mese di aprile 2008.

  4. Ricorrendone le condizioni e i requisiti, quanto previsto ai precedenti punti 2) e 3) si applica anche ai dipendenti che, nei periodi considerati ai fini dell’individuazione degli aventi titolo, siano passati direttamente da una ad altra azienda applicante il CCNL.

  5. Quanto al comma 6 aggiunto con l’Accordo 22.5.2008 ai cinque commi della rubrica “Indennità ex art. 31 CCNL 30.4.2003” di cui all’Accordo 5.4.2008, lo stesso si limita a precisare l’abrogazione dell’indennità di cui all’art. 31 lett. j) del CCNL 30.4.2003 a decorrere dall’1.5.2008. Nel contempo, tale comma dispone, sempre dall’1.5.2008, l’assorbimento della stessa nella retribuzione base parametrale del livello 6 B dell’Area Tecnica e amministrativa – che è l’obbligatorio parametro attribuito a tutti nell’accesso al livello superiore – per i dipendenti che provenendo dal livello 5 dell’Area impianti e officine hanno percepito tale indennità mensile a tutto il 30.4.2008. 

INDENNITA’ INTEGRATIVA MENSILE – ART. 31, comma 6, lett. m) CCNL 30/4/2003

  1. L’indennità in parola continua ad essere corrisposta secondo le modalità e i criteri fissati dall’Accordo istitutivo 23.6.2005.

  2. Dall’1.10.2008, tale indennità passa da 11 euro/mese a 15 euro/mese e dall’1.5.2010 passa da 15 euro/mese a 19 euro/mese.

CONCLUSIONI

Come di consueto, si è ritenuto prioritario fornire istruzioni applicative per la parte economica.
Tanto più in questa circostanza, per le strette connessioni con l’entrata in vigore dall’1.5.2008 della nuova classificazione del personale.

A quest’ultima materia e al resto delle parti normative saranno dedicate le ulteriori istruzioni che saranno rese note nel mese di giugno.

Il Responsabile per le Relazioni
Industriali Assoambiente
Giancarlo Cipullo

» 30.05.2008

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