AssoAmbiente

Circolari

p62927CE

In relazione ai recenti negativi sviluppi in materia di garanzie finanziarie di post gestione per gli impianti di discarica, l’Associazione, con il supporto di esperti della materia, ha avviato alcune iniziative dirette a superare le ulteriori difficoltà emerse e dare una risposta organica e applicabile alla materia.

In passato l’Associazione, sempre con il supporto di esperti, era intervenuta, in fase di recepimento della direttiva 1999/31/CE, presso le sedi istituzionali, al fine di evidenziare la impraticabilità per le aziende interessate di presentare le garanzie trentennali in oggetto, nelle modalità oggi prescritte dal D.Lgs 36/03 e di definire condizioni al riguardo analoghe a quelle richieste ai produttori di beni responsabilizzati, da specifiche norme, al recupero degli stessi a fine vita.

Successivamente agli orientamenti assunti dalle Regioni con specifiche Delibere, che prevedevano piani quinquennali rinnovabili per la concessione delle garanzie finanziarie in parola, era stato convenuto, in ambito associativo, di procedere sulla base di tali Delibere.

A riguardo però dobbiamo segnalare che alla luce della:

  • recente sentenza del TAR Piemonte (sez. II, n.1217 del 26/5/2008), che ha invalidato la possibilità di prestare garanzie finanziarie post-gestione con piani quinquennali rinnovabili (All. I);
  • nota del MATTM (n.15359 del 1 luglio 2008), in risposta ad un quesito della Regione Puglia, in cui è stata ribadita l’inaccettabilità del ricorso a società di intermediazione finanziaria per la presentazione delle fideiussioni richieste all’art.14 del D.Lgs 36/03 (All. II e III);
  • conseguente difficoltà di ottenere l’autorizzazione alla gestione della discarica da parte delle aziende interessate;

si è reso necessario attivare urgenti iniziative per assicurare la regolare attività degli impianti interessati.

L’Associazione è pertanto intervenuta, ad adiuvandum, in un ricorso svolto dall’associata Ecolevante, e supportata la presentazione di una specifica interpellanza parlamentare (All. IV), propedeutica al necessario intervento legislativo. In merito alla primo informiamo che il TAR di Bari all’udienza del 30 luglio u.s., ha accolto l’istanza di sospensiva della Ecolevante ed ha ritenuto quindi legittima la fidejussione prestata, rilasciata da una società intermediaria iscritta all’elenco di cui all’art 107 del DLgs 385/93. Evidenziamo però che la valenza della pronuncia è limitata al caso specifico.

Nel far riserva di far conoscere gli sviluppi sulla questione, porgiamo cordiali saluti.

Il Segretario
(Paolo Cesco)

» 07.08.2008
Documenti allegati

Recenti

26 Novembre 2025
2025/435/SAEC-RAE/FA
Sostanze pericolose nelle batterie – questionario ECHA per Regolamento sulle batterie
Leggi di +
24 Novembre 2025
2025/434/SAEC-COM/CS
News da Circularity Gap Report – test Svezia
Leggi di +
24 Novembre 2025
2025/433/SAEC-NOT/LE
RENTRi – Aggiornamento App FIR digitale
Leggi di +
24 Novembre 2025
2025/432/SAEC-GIU/CC
Sentenza Consiglio di Stato su illegittimità della gara di appalto in caso di omissione dei CAM
Leggi di +
24 Novembre 2025
2025/431/SAEC-EUR/CS
Regolamento europeo 2025/2289 su trasmissione dati rifiuti di batterie
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL