1. E’ stata evidenziata di recente una difformità tra la durata massima del periodo di prova prevista dal comma 11 dell’art. 13bis (contratto di apprendistato professionalizzante) del CCNL 5.4.2008 e quella stabilita dall’art. 9 della legge 19.1.1955, n.25.
2. In tale premessa, si precisa che la durata dell’eventuale periodo di prova continua ad essere regolata dall’art. 9 della legge n. 25/1955, secondo il quale il periodo di prova “non potrà eccedere la durata di due mesi”.
3. Nell’invitare le imprese ad attenersi alla disposizione legislativa appena citata, si informa che sarà cura delle Parti stipulanti adeguare la norma contrattuale alla previsione legislativa, in sede di stesura del nuovo testo del CCNL.
Cordiali saluti.
Il Responsabile per le Relazioni Industriali Assoambiente Giancarlo Cipullo
Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) – Tassazione agevolata dei rinnovi contrattuali e delle indennità e maggiorazioni retributive – Circolare Agenzia Entrate 24.2.2026