AssoAmbiente

Circolari

p63331

1. E’ stata evidenziata di recente una difformità tra la durata massima del periodo di prova prevista dal comma 11 dell’art. 13bis (contratto di apprendistato professionalizzante) del CCNL 5.4.2008 e quella stabilita dall’art. 9 della legge 19.1.1955, n.25.

2. In tale premessa, si precisa che la durata dell’eventuale periodo di prova continua ad essere regolata dall’art. 9 della legge n. 25/1955, secondo il quale il periodo di prova “non potrà eccedere la durata di due mesi”.

3. Nell’invitare le imprese ad attenersi alla disposizione legislativa appena citata, si informa che sarà cura delle Parti stipulanti adeguare la norma contrattuale alla previsione legislativa, in sede di stesura del nuovo testo del CCNL.

Cordiali saluti.

Il Responsabile per le Relazioni
Industriali Assoambiente
Giancarlo Cipullo
» 17.10.2008

Recenti

10 Giugno 2022
2022/168/SAEC-EUR/NE
FEAD – aggiornamento attività europea
Leggi di +
08 Giugno 2022
2022/167/SA-LAV/MI
Seminario su applicazione CCNL Assoambiente 18 maggio 2022 – Roma, 7 luglio 2022
Leggi di +
08 Giugno 2022
2022/166/SA-LAV/MI
Relazione annuale Commissione di Garanzia diritto di sciopero– Settore Igiene ambientale.
Leggi di +
07 Giugno 2022
2022/165/SA-ALB/LE
ALBO GESTORI - On-line documento per il trasporto rifiuti da pulizia manutentiva reti fognarie
Leggi di +
07 Giugno 2022
2022/164/SAEC-ENE/PE
Titoli di efficienza energetica circolare - questionario ENEA su ricognizione impiantistica
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL