1. E’ stata evidenziata di recente una difformità tra la durata massima del periodo di prova prevista dal comma 11 dell’art. 13bis (contratto di apprendistato professionalizzante) del CCNL 5.4.2008 e quella stabilita dall’art. 9 della legge 19.1.1955, n.25.
2. In tale premessa, si precisa che la durata dell’eventuale periodo di prova continua ad essere regolata dall’art. 9 della legge n. 25/1955, secondo il quale il periodo di prova “non potrà eccedere la durata di due mesi”.
3. Nell’invitare le imprese ad attenersi alla disposizione legislativa appena citata, si informa che sarà cura delle Parti stipulanti adeguare la norma contrattuale alla previsione legislativa, in sede di stesura del nuovo testo del CCNL.
Cordiali saluti.
Il Responsabile per le Relazioni Industriali Assoambiente Giancarlo Cipullo
Congedo obbligatorio padri lavoratori dipendenti per nascita del figlio – Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) – Messaggio INPS n. 679 del 21 febbraio 2020.