AssoAmbiente

Circolari

p63331

1. E’ stata evidenziata di recente una difformità tra la durata massima del periodo di prova prevista dal comma 11 dell’art. 13bis (contratto di apprendistato professionalizzante) del CCNL 5.4.2008 e quella stabilita dall’art. 9 della legge 19.1.1955, n.25.

2. In tale premessa, si precisa che la durata dell’eventuale periodo di prova continua ad essere regolata dall’art. 9 della legge n. 25/1955, secondo il quale il periodo di prova “non potrà eccedere la durata di due mesi”.

3. Nell’invitare le imprese ad attenersi alla disposizione legislativa appena citata, si informa che sarà cura delle Parti stipulanti adeguare la norma contrattuale alla previsione legislativa, in sede di stesura del nuovo testo del CCNL.

Cordiali saluti.

Il Responsabile per le Relazioni
Industriali Assoambiente
Giancarlo Cipullo
» 17.10.2008

Recenti

28 Marzo 2025
2025/130/SAEC-TEX/CS
Briefing EEA sulla circolarità del settore tessile in Europa
Leggi di +
27 Marzo 2025
2025/129/SA-ARE/TO
ARERA – Legittimo il meccanismo di riconoscimento dell’inflazione previsto dal MTR-2
Leggi di +
27 Marzo 2025
2025/128/SAEC-EUR/FA
Piani sociali per il clima - Comunicazioni UE su DNSH/Fondi e orientamento definizione Piani
Leggi di +
26 Marzo 2025
2025/127/SAEC-GIU/CS
Caratterizzazione rifiuti – Sentenza TAR Lombardia
Leggi di +
25 Marzo 2025
2025/126/SAEC-COM/DA
Delibera Contributiva Assoambiente 2025
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL