AssoAmbiente

Circolari

p63621

Si segnalano qui di seguito alcune decisioni recenti della magistratura amministrativa di interesse per il settore. Copia delle sentenze menzionate è disponibile presso gli uffici a richiesta.

• TAR Campania Napoli sez.I 28/10/2008 n. 18797 - ATO

Il TAR Campania ribadisce il proprio costante orientamento, anche recente, secondo cui in base alla legislazione regionale, dal momento della costituzione dell'Ente di ambito tutte le funzioni in materia (di servizi idrici) dei comuni e delle province consorziati sono esercitate dall'Ente di ambito medesimo, restando sottratta agli enti territoriali partecipanti al consorzio obbligatorio l'esercizio di un potere diretto sugli impianti e la possibilità di incidere, con propria autonoma delibera, sulla gestione del servizio. Pertanto è esclusa la competenza del singolo comune ad adottare provvedimenti volti all’affidamento del servizio; l’annullamento conseguente deve ritenersi relativo a tutta la lex specialis di gara e così anche ai lavori di adeguamento, in considerazione della natura mista dell’appalto e della funzione meramente accessoria di questi ultimi alla stregua dei criteri di cui all’art. 14 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

• TAR Calabria Reggio Calabria 7/11/2008 n. 579 – Società miste e affidamenti

Il Tar Calabria fa proprio un orientamento allo stato da ritenere minoritario, ma sempre più frequentemente condiviso, in merito all’affidamento, necessariamente con gara, dei servizi ad una società mista, anche se la scelta del partner privato è avvenuta con procedura ad evidenza pubblica.

• TAR Puglia Lecce sez.III 17/11/2008 n. 3327 – Natura pubblica del servizio NU

Il TAR afferma che non può essere messa in discussione la natura di pubblico servizio dell’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, come espressamente previsto già dal R.D. n. 2578 del 1925 (Consiglio di Stato, Sez. V, 12 novembre 2003, n. 7236; T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 3 marzo 2004 , n. 2593), a prescindere dalla qualificazione, come appalto o, piuttosto, come concessione, del rapporto instaurato tra l’amministrazione e il gestore operativo del servizio. Si tratta di una affermazione importante, che svincola dalla nota distinzione tra appalto (in cui il corrispettivo è versato dalla SA) e concessione (in cui la remunerazione del servizio è a carico dell’utenza e il rischio economico a carico del gestore) la qualificazione dei servizi di igiene urbana come “servizio pubblico”.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, si inviano i nostri più cordiali saluti.

Il Segretario
Paolo Cesco

» 04.12.2008

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