Con riguardo al trattamento da corrispondere per le prime 26 ore del monte annuo di lavoro straordinario pari a 200 ore, si precisa che le stesse sono retribuite con la maggiorazione del 15% anziché del 31% in quanto relative esclusivamente a prestazioni feriali diurne, escludendosi pertanto che tali 26 ore siano relative anche a prestazioni feriali notturne (per le quali si applica la maggiorazione del 50%).
Quanto sopra discende direttamente dal Verbale di incontro 15.7.2003, punto 1, capoverso 4, ove fu specificato che le “prestazioni feriali in prolungamento orario (non più previsto) o in orario straordinario sono maggiorate del 15% anziché rispettivamente del 30% e del 31%”.
In tale premessa, si intendono conseguentemente rettificate le indicazioni fornite a pag. 22 (Art. 18, n. 4) e a pag. 24 (Art. 24, n. 2) della circolare n. 330/08 del 15.4.2008.
Cordiali saluti.
Il Responsabile per le Relazioni
Industriali Assoambiente
Giancarlo Cipullo