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Circolari

p64774pe

Sulla GU n. 113 del 18 maggio u.s., è stata pubblicata l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2009 recante “Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.” (Ord. n. 3767). Riportata in allegato.

In relazione a quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del D.L. 39/09 (che, nello specifico comma, prevedeva l’attribuzione del CER 20.03.99 per i materiali derivati dal crollo degli edifici a seguito del terremoto in Abruzzo), l’ordinanza dispone che, al fine di assicurare il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, i siti individuati dai soggetti pubblici e presso i quali e' depositato detto materiale, sono autorizzati sino al 18 agosto 2009.

Le autorità sindacali determinano l'adozione di eventuali misure di carattere temporaneo al fine di garantire adeguate condizioni di igiene e di tutela della salute pubblica e delle matrici ambientali.

Le attività degli impianti mobili di smaltimento o recupero all'interno dei siti di deposito temporaneo dei rifiuti, possono essere avviate previa presentazione della richiesta di verifica di assoggettabilità di cui alla parte II del D.Lgs 152/06 e smi, fatti salvi gli esiti della procedura di verifica.

Fino alla cessazione dello stato di emergenza, e limitatamente ai materiali derivati dal crollo degli edifici, i provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali relativa ai rifiuti di cui ai CER del capitolo 17 dell'allegato D alla parte IV del D.Lgs 152/06 e smi, devono intendersi estesi anche alla raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti aventi codice CER 20.03.99.

I rifiuti liquidi di cui all'art. 110, comma 3, lettere a) (acque reflue), b) (manutenzione sistemi trattamento acque reflue) e c) (manutenzione ordinaria rete fognaria) del D.Lgs 152/06 e smi, prodotti presso i campi di ricovero della popolazione sfollata a seguito degli eventi sismici, sono classificati come rifiuti urbani con codice CER 20.03.99. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, i provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nonché le autorizzazioni e le comunicazioni rilasciati o effettuate per la raccolta il trasporto, lo smaltimento, il recupero ed il trattamento dei rifiuti liquidi sopra richiamati, identificati con il codice CER 20.03.04, devono intendersi estesi ai rifiuti aventi codice CER 20.03.99.

Cordiali saluti.

Il Segretario
Paolo Cesco

» 20.05.2009
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