In particolare, l’ordinanza n. 3771, all’art.10, modifica l’art.1 dell’ordinanza n.3767/09 (v. circ. 170/09) sostituendo, al comma 2, le parole “stoccaggio provvisorio” con “deposito temporaneo” e rimandando allo stesso comma il richiamo, precedentemente previsto per il comma 1, all’interno dello stesso articolo:
Ordinanza 3676/09 - Art. 1 (come modificato dall’Ordinanza 3771/09)
« […]
2. Per le finalità di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge n. 39 del 2009, i comuni provvedono all'individuazione dei siti da adibire a stoccaggio provvisorio deposito temporaneo e selezione dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici nonché quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dal sisma, previa verifica tecnica speditiva della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica, anche avvalendosi delle verifiche tecniche già esperite ed, ove necessario, in deroga al regio decreto del 29 luglio 1927, n. 1443».
L’art.5 dell’ordinanza n. 3772 modifica, invece, l’art.2, comma 1, dell’ordinanza 3760/09 ribadendo che, anche nell’ambito dell’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture, rimane inalterata la competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporto.
La stessa ordinanza introduce poi all’art.12 il silenzio-assenso, senza possibilità di deroghe, nel caso in cui i pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi sottoposti a conferenze di servizi (come previsto dall’art.1 dell’ord. n. 3760/09), non siano resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta.
Cordiali saluti.
Il Segretario
Paolo Cesco