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Circolari

p65272PE

Sulla GU n. 176 (S.O. n. 136) del 31 luglio 2009 è stato pubblicata la Legge 23 luglio 2009, n. 99 recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”.

Il provvedimento, collegato alla legge di bilancio per l'anno 2009, introduce da un lato nuove diposizioni che mirano ad incentivare lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese e dall’altro interviene sulla pianificazione energetica, sui mercati di elettricità e gas, sulle istituzioni coinvolte, sulle fonti fossili e le energie rinnovabili ed in materia di efficienza energetica.

Per quanto concerne le imprese, segnaliamo che la Legge riporta, in particolare, alcune norme relative alla semplificazione amministrativa:
- l’art. 5 delega il Governo al riordino normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese, secondo principi e criteri direttivi riportati sia all’interno dell’articolo stesso che all’art.20 del D.Lgs 59/97;
- l’art.6 punta alla semplificazione e all’abolizione di alcune procedure e certificazioni dovute dalle imprese ai fini dell'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori da parte della pubblica amministrazione e ai fini della partecipazione a procedure di evidenza pubblica, consentendo l’utilizzo dell’autocertificazione con verifica successiva. Con DPCM, da adottare entro il 15 settembre p.v., sono individuate le certificazioni sopra richiamate.

Altra importante novità per le aziende è l’introduzione della qualificazione giuridica di “rete di impresa” (art.1) che, a differenza delle associazioni temporanee o consorzi, mira a consentire l’aggregazione di imprese di tutti i settori (dal manifatturiero ai servizi) anche non fisicamente vicine e senza limitare in modo stringente la libera iniziativa delle singole PMI. Alle reti di impresa sono state estese le agevolazioni, le semplificazioni amministrative, gli interventi di sostegno e di incentivazione rivolte ai distretti industriali, al fine di incrementarne la competitività.

La norma inserisce inoltre, agli artt. 2 e 3, una serie di disposizioni, che saranno attuate con successivi decreti, per assicurare la reindustrializzazione nelle aree o distretti in situazione di crisi industriale (da attuarsi con appositi accordi di programma) ed il riordino degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, limitatamente a quelli di competenza del MSE.

Sul tema dell’energia, segnaliamo, in particolare, l’art.27 (commi 18,19) che modifica radicalmente il disposto riportato all’art.11 (1,2) del D.Lgs 79/99 in materia di norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, per cui l’obbligo di “immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili…, limitatamente alla producibilità aggiuntiva", passa dai produttori/importatori di energia non rinnovabile, ai soggetti che concludono con Terna Spa uno o più contratti di dispacciamento di energia elettrica in prelievo. Pertanto a partire dal 2011, l’energia elettrica rinnovabile da immettere obbligatoriamente nel sistema, non sarà quindi più calcolata sulla produzione dell’anno precedente, bensì sull’energia prelevata dalla rete. Il MSE è delegato a provvedere alla definizione, entro il 15 febbraio 2010, delle norme per definire le modalità operative delle nuove disposizioni, nonché della rideterminazione della percentuale annuale di incremento della quota rinnovabile, prevista dal D. Lgs 79/1999.

Per quanto concerne le biomasse e la frazione biodegradabile dei rifiuti, cambiano il coefficiente e la tariffa riportati nelle tabelle 2 e 3 della Finanziaria 2008. Pertanto:
- per i rifiuti biodegradabili e biomasse non da filiera corta, il coefficiente passa da 1,10 a 1,30;
- per il biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, l’entità della tariffa passa da 22 a 28 (euro cent/kWh).

Viene inoltre abrogato il comma 382-ter della Finanziaria 2007, che prevedeva la possibile scelta tra certificati verdi e tariffa omnicomprensiva, per quel che riguarda la produzione di energia elettrica da biomasse e biogas, autorizzata in data successiva al 31 dicembre 2007, alle condizioni ivi stabilite.

Su tali aspetti, rinviamo alla sintesi allegata per un ulteriore approfondimento in materia di energia.

Infine, segnaliamo che l’art. 8 riporta alcune modifiche all'art.3, comma 2 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504 in materia di ICI tali per cui nella sua nuova formulazione prevede che “nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto" per quanto riguarda i contratti di locazione finanziaria stipulati dal 15 agosto 2009.

Nel rinviare ai contenuti della Legge 99/09 per ogni dettaglio, saluto cordialmente.

Il Segretario
(Paolo Cesco)

Allegato

cs

» 03.09.2009
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