AssoAmbiente

Circolari

p65538PE

Sulla G.U. n.240 del 15 ottobre 2009 è stato pubblicato il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico recante “Aggiornamento trimestrale del valore della componente del Costo Evitato di Combustibile di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992” (vedi allegato I).

Considerato che ai produttori di energia elettrica di cui all’art. art. 22, comma 3 della Legge n. 9/1991, ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale (oggi GSE) viene corrisposto un prezzo determinato dall'Autorità in applicazione del criterio del costo evitato (CEC) ed in linea con quanto stabilito dall’art. 30, comma 15 della Legge 99/09, il provvedimento stabilisce che il valore di acconto, per il quarto trimestre 2009, del prezzo medio del combustibile convenzionale nel Costo Evitato di Combustibile (CEC) e' pari a 24,26 eurocent/mc, valore derivante dalla somma delle seguenti tre componenti relative a:
a) trasporto, pari a 1,78 eurocent/mc (valore definito a conguaglio per l'anno 2008);
b) margine di commercializzazione all'ingrosso, pari a 3,84 eurocent/mc (valore definito a conguaglio per l'anno 2008);
c) componente convenzionale relativa al valore del gas naturale calcolata aggiornando, al mese di ottobre 2009, il valore di 12,76 eurocent/mc inizialmente definito dalla deliberazione n. 249/06 (18,64 eurocent/mc).

Il valore di acconto, per il quarto trimestre 2009, del CEC, espresso in eurocent/kWh e definito come prodotto tra prezzo medio del combustibile convenzionale (sopra richiamato) e i valori del consumo specifico, espresso in mc/kWh, definiti dal provvedimento CIP n. 6/92 e dalla deliberazione dell'Autorità n. 81/99 e' pari a:
- 5,51 eurocent/kWh per le iniziative prescelte di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 481/95 (vedi allegato II);
- 5,22 eurocent/kWh per gli impianti di cui all'art. 1, lettera a), della deliberazione n. 81/99 (vedi allegato III), entrati in esercizio nel biennio 1997-1998;
- 5,02 eurocent/kWh per gli impianti di cui all'art. 1, lettera a), della deliberazione n. 81/99 (vedi allegato III), entrati in esercizio nel biennio 1999-2000;
- 4,83 eurocent/kWh per gli impianti di cui all'art. 1, lettera a), della deliberazione n. 81/99 (vedi allegato III), entrati in esercizio nel biennio 2001-2002.

Il presente decreto entra in vigore il 1 ottobre 2009.

Cordiali saluti.

Il Segretario
Paolo Cesco

» 16.10.2009
Documenti allegati

Recenti

20 Gennaio 2026
2026/028/SAEC-GIU/CS
Sentenza Cassazione su classificazione rifiuti
Leggi di +
19 Gennaio 2026
2026/027/SAEC-GIU/CC
CGUE conferma interpretazione restrittiva affidamenti in-house
Leggi di +
19 Gennaio 2026
2026/026/SAEC-EUR/FA
Regolamento sui fertilizzanti – Commissione apre consultazione per la valutazione
Leggi di +
19 Gennaio 2026
2026/025/SAEC-PFU/CS
Gestione PFU – Aumento contributo per pneumatici primo equipaggiamento
Leggi di +
19 Gennaio 2026
2026/024/SA-LAV/MI
Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) – Misure in materia giuslavoristica di specifico interesse del settore
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL