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p65538PE

Sulla G.U. n.240 del 15 ottobre 2009 è stato pubblicato il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico recante “Aggiornamento trimestrale del valore della componente del Costo Evitato di Combustibile di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992” (vedi allegato I).

Considerato che ai produttori di energia elettrica di cui all’art. art. 22, comma 3 della Legge n. 9/1991, ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale (oggi GSE) viene corrisposto un prezzo determinato dall'Autorità in applicazione del criterio del costo evitato (CEC) ed in linea con quanto stabilito dall’art. 30, comma 15 della Legge 99/09, il provvedimento stabilisce che il valore di acconto, per il quarto trimestre 2009, del prezzo medio del combustibile convenzionale nel Costo Evitato di Combustibile (CEC) e' pari a 24,26 eurocent/mc, valore derivante dalla somma delle seguenti tre componenti relative a:
a) trasporto, pari a 1,78 eurocent/mc (valore definito a conguaglio per l'anno 2008);
b) margine di commercializzazione all'ingrosso, pari a 3,84 eurocent/mc (valore definito a conguaglio per l'anno 2008);
c) componente convenzionale relativa al valore del gas naturale calcolata aggiornando, al mese di ottobre 2009, il valore di 12,76 eurocent/mc inizialmente definito dalla deliberazione n. 249/06 (18,64 eurocent/mc).

Il valore di acconto, per il quarto trimestre 2009, del CEC, espresso in eurocent/kWh e definito come prodotto tra prezzo medio del combustibile convenzionale (sopra richiamato) e i valori del consumo specifico, espresso in mc/kWh, definiti dal provvedimento CIP n. 6/92 e dalla deliberazione dell'Autorità n. 81/99 e' pari a:
- 5,51 eurocent/kWh per le iniziative prescelte di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 481/95 (vedi allegato II);
- 5,22 eurocent/kWh per gli impianti di cui all'art. 1, lettera a), della deliberazione n. 81/99 (vedi allegato III), entrati in esercizio nel biennio 1997-1998;
- 5,02 eurocent/kWh per gli impianti di cui all'art. 1, lettera a), della deliberazione n. 81/99 (vedi allegato III), entrati in esercizio nel biennio 1999-2000;
- 4,83 eurocent/kWh per gli impianti di cui all'art. 1, lettera a), della deliberazione n. 81/99 (vedi allegato III), entrati in esercizio nel biennio 2001-2002.

Il presente decreto entra in vigore il 1 ottobre 2009.

Cordiali saluti.

Il Segretario
Paolo Cesco

» 16.10.2009
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