Il provvedimento è entrato in vigore il 3 dicembre visto che all’articolo 5, comma 4, viene prevista la sua pubblicazione sia sul sito del MSE sia in Gazzetta Ufficiale e che lo stesso entri in vigore a partire dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in una delle forme previste.
I corrispettivi erogati dal GSE ai sensi del decreto in parola, in base alle formule riportate all’art. 4, saranno posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, alimentato dalla componente tariffaria A3.
Infine il decreto richiede al GSE di presentare, entro il 30 giugno 2010, al MSE e all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas una relazione in cui è analizzata l’eventualità di procedere, con le stesse modalità di cui all’art. 30, comma 20 della Legge 99/09 (1), alla risoluzione anticipata delle ulteriori convenzioni CIP6 anche per gli impianti a fonti rinnovabili e rifiuti.
Cordiali saluti.
Il Segretario
Paolo Cesco
(1) Legge 99/09, Art.30 comma 20: “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [quindi 13 novembre 2009], l'Autorità per l'energia elettrica e il gas propone al Ministro dello sviluppo economico adeguati meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6/92, da disporre con decreti del medesimo Ministro, con i produttori che volontariamente aderiscono a detti meccanismi. Gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata da liquidare ai produttori aderenti devono essere inferiori a quelli che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le convenzioni.”