AssoAmbiente

Circolari

p66245CI

1. Si fa seguito alla circolare n. 14/2010 del 15.1.2010 relativa al tema della esclusione dalla base occupazionale utile a determinare la quota di assunzioni obbligatorie riservata ai disabili ai sensi dell’art. 3 della legge n. 68/1999 del personale viaggiante delle imprese pubbliche e private, rispettivamente aderenti a Federambiente e a FISE Assoambiente, che nell’ambito della gestione dei servizi ambientali svolgono attività di raccolta e trasporto rifiuti per conto terzi.

2. Al fine di aderire a richieste pervenute da più imprese, si riassumono di seguito le argomentazioni al riguardo espresse dalla Direzione generale per l’Attività Ispettiva, da ultimo, con la risposta all’interpello n. 1/2010 del 15.1.2010, confortate dai chiarimenti ribaditi verbalmente dalla medesima Direzione Generale a Federambiente e a FISE Assoambiente nell’incontro del 17 febbraio scorso.

3. L’esclusione in parola è riconosciuta ai “datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore dell’autotrasporto”, a termini dell’art. 2 bis del D.L. 20.12.1999, n. 484 convertito dalla legge 18.2.2000, n. 27, che ha integrato con un secondo periodo il comma 2 dell’art. 3 della legge n. 68/1999.
Si ricorda che la necessità di tale integrazione era stata sollecitata, in particolare, dalle Associazioni datoriali maggiormente rappresentative dell’autotrasporto per superare le incertezze interpretative circa il significato – vale a dire l’ampiezza ovvero i limiti – della dizione “trasporto terrestre” di cui all’originario unico periodo del comma 2 dell’art. 3 della legge n. 68/1999.

4. L’art. 2 bis citato ha chiarito definitivamente che tutte le imprese che svolgono attività di autotrasporto di cose conto terzi – comprese dunque anche le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto rifiuti – sono legittimate a escludere il personale viaggiante ai fini degli obblighi di cui all’art. 3 della legge n. 68/1999.

5. E’ noto che le imprese pubbliche e private che, nell’ambito della gestione dei servizi ambientali, svolgono attività di raccolta e trasporto rifiuti sono obbligatoriamente iscritte:

a) “nell’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi … (e devono ottenere) apposita autorizzazione”, ex art. 41 L. n. 298/1974;
b) nel registro delle imprese, di cui agli artt. 2188 e 2195 cod. civ.;
c) nell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ex art. 8 Decreto Ministero dell’Ambiente 28/4/1998, n. 406 e successive modificazioni.

6. I requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) sono stati ricordati dalla Direzione Generale per l’Attività Ispettiva nella risposta all’interpello n. 57/2009 (pag. 2, capoversi 2 e 3) e ribaditi nella risposta all’interpello n. 1/2010 (pag. 2, ultimo capoverso): per effetto del possesso di tali requisiti, “i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore dell’autotrasporto non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante, all’osservanza dell’obbligo di cui all’art. 3” della L. n. 68/1999 sul collocamento obbligatorio dei disabili (art. 2 bis sopra menzionato).

7. Si sottolinea che le imprese pubbliche e private aderenti a Federambiente e a FISE Assoambiente, oltre ad essere necessariamente provviste dei predetti requisiti, devono possederne uno ulteriore: quello di cui alla lett. c) del precedente punto 5). Vale a dire che, per poter espletare l’attività di raccolta e trasporto rifiuti, le imprese pubbliche e private devono essere iscritte all’Albo nazionale dei gestori dei rifiuti.

8. Sennonché per poter essere iscritte all’Albo nazionale dei gestori dei rifiuti tali imprese devono preliminarmente essere iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose – nella specie, rifiuti solidi urbani, speciali, pericolosi, ecc. prodotti da terzi (utenza pubblica e utenza privata, nella quasi totalità con partita IVA) – per conto di terzi, con relativa autorizzazione all’esercizio dell’attività.

9. Nel concludere, anche a seguito della precisazione fornita dalla Direzione Generale per l’Attività Ispettiva nella risposta all’interpello n. 1/2010, secondo la quale “il requisito dell’inquadramento previdenziale – peraltro non richiesto dal Legislatore – non costituisce elemento essenziale” ai fini dell’esclusione di che trattasi (pag. 2, capoverso 2), risulta dunque pacifico che “i lavoratori svolgenti attività di trasporto o di autista … rientranti nel settore del trasporto, (e) dell’autotrasporto” dipendenti di imprese pubbliche e private che, nell’ambito della gestione dei servizi ambientali, svolgono attività di raccolta e trasporto rifiuti non sono compresi nel computo della base occupazionale ai fini della determinazione della quota ex art. 3 più volte citato.

Nel restare a disposizione, si porgono i migliori saluti.

Il Responsabile per le Relazioni
Industriali Assoambiente
Giancarlo Cipullo

» 01.03.2010

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