La relazione si conforma all’obbligo riportato della direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), che prevede, all’art.17, comma 9, l’obbligo per la Commissione di redigere una relazione sui requisiti di un sistema di sostenibilità per gli usi energetici dei prodotti della biomassa, ad eccezione di biocarburanti e bioliquidi. A tal fine, il documento è accompagnato da una valutazione d'impatto, dalla quale si evidenzia che criteri vincolanti comporterebbero costi ingenti per gli operatori economici europei, tenendo presente che almeno il 95% della biomassa consumata nell'UE proviene da residui forestali e da sottoprodotti di altre industrie. La relazione giunge pertanto alla conclusione che in questa fase non sia necessario imporre una legislazione più dettagliata.
Nella sua analisi dei criteri per l'estensione del sistema di sostenibilità dell'Unione europea, la Commissione ha preso in considerazione tre principi che una politica europea in materia di sostenibilità della biomassa è tenuta a soddisfare:
– efficacia nella gestione dei problemi legati all'uso sostenibile della biomassa;
– economicità nel raggiungimento degli obiettivi;
– coerenza con le politiche esistenti.
In base a quanto esplicitato dalla Commissione, attualmente, circa il 5% del consumo energetico finale dell'Unione europea proviene dalla bioenergia e secondo le stime fatte per la tabella di marcia per le energie rinnovabili del gennaio 2007 (COM 2006 848), si prevede che l'uso della biomassa raddoppierà, con un contributo pari a circa la metà dello sforzo totale per il raggiungimento dell'obiettivo di portare la quota dell'energia da fonti rinnovabili al 20% entro il 2020.
Tra la biomassa solida, la Commissione sottolinea l’inclusione anche dei rifiuti “organici” (tra cui rifiuti solidi urbani, combustibili ottenuti dai rifiuti e fanghi da depurazione) evidenziando che, nell’ottica anche di una produzione sostenibile, “a differenza di alcune colture agricole, i rifiuti di biomassa e i residui delle attività di trasformazione non vengono prodotti appositamente per essere utilizzati nel settore energetico, ma sono il risultato di altre attività economiche che si svolgerebbero comunque”.
In mancanza di norme armonizzate a livello UE, gli Stati membri sono liberi di istituire un proprio sistema nazionale per l'utilizzo di biomasse solide e biogas ai fini della produzione di energia elettrica e dei sistemi di riscaldamento e di raffreddamento. La relazione raccomanda che gli Stati membri adottino modelli tecnologici analoghi e, soprattutto, si attengano ai criteri di sostenibilità delineati nella relazione. In tal modo si ridurrà il rischio dell'introduzione di criteri nazionali diversi e potenzialmente incompatibili, che ostacolerebbero il commercio limitando lo sviluppo del settore delle bioenergie.
I criteri raccomandati includono:
a) un divieto generale di utilizzo della biomassa da terreni provenienti da zone forestali, ad alto contenuto di carbonio e caratterizzati da elevata biodiversità;
b) un metodo comune per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra per garantire una riduzione di almeno il 35% delle emissioni di gas a effetto serra (dato che dovrebbe raggiungere il 50% nel 2017 e 60% nel 2018 per i nuovi impianti) grazie all'uso delle biomasse rispetto all'energia prodotta da fonti fossili nell'UE;
c) la differenziazione dei regimi di sostegno nazionali a favore di impianti che consentono elevati rendimenti di conversione dell'energia;
d) il controllo della provenienza della biomassa.
La relazione raccomanda inoltre che “a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva sulle energie rinnovabili i rifiuti e certi residui devono rispondere solamente ai requisiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2, ovvero i criteri in termini di emissioni dei gas serra. È difficile fissare valori standard per i gas serra per l'intera gamma delle materie prime possibili, come i rifiuti, o valori standard comuni che riguardano una serie di materie prime simili o miscele di tali materie prime. È inoltre difficile giustificare l'imposizione di obblighi e costi aggiuntivi per dimostrare l'osservanza di criteri relativi alle emissioni di gas serra a quei settori che regolarmente conseguono elevate riduzioni di gas serra, ad esempio tramite l'utilizzo dei rifiuti. Si raccomanda di non applicare il criterio del bilancio di emissioni di gas serra ai rifiuti”. Quindi la Commissione esorta a non applicare criteri di sostenibilità per i rifiuti, dal momento che essi devono già essere conformi alle pertinenti normative nazionali ed europee in materia ambientale, e di applicare i criteri di sostenibilità ambientale ai principali impianti di produzione di energia di potenza termica o elettrica di almeno 1 MW.
La direttiva sulle energie rinnovabili prevede che gli Stati membri comunichino il piano d'azione nazionale in materia di energia rinnovabile entro giugno 2010. I piani nazionali costituiranno uno strumento indispensabile per definire gli obiettivi dell'UE in relazione allo sfruttamento del suo potenziale di biomassa, a fini di generazione di energia elettrica, riscaldamento e trasporti. Sulla base di tali piani e una volta analizzati i sistemi nazionali in fase di sviluppo, la Commissione esaminerà, nel 2011, la necessità di misure aggiuntive, ad esempio l'adozione di criteri di sostenibilità ambientale comuni a tutta l'UE.
Per quanto interessati, riportiamo di seguito il sito web della Commissione europea sulla piattaforma per la trasparenza prevista all’art. 24 della direttiva 2009/28/CE: http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/transparency_platform_en.htm
Cordiali saluti.
Il Segretario
Paolo Cesco