AssoAmbiente

Circolari

p66938CE

In relazione alle esigenze segnalate da aziende associate su quanto in oggetto, l’Associazione ha chiesto a’Agenzia delle Entrate chiarimenti in merito al trattamento ai fini IRAP, applicabile ai costi di post chiusura delle discariche.

In particolare, in relazione ai provvedimenti autorizzativi all'esercizio dell'attività di gestione della discarica che prevedono l'obbligo a carico del gestore di procedere, nel periodo di post-gestione, alla manutenzione della stessa, con costi (cd. oneri di post-chiusura”) il cui sostenimento avviene per la gran parte negli esercizi successivi a quelli nei quali sono stati generati i relativi ricavi.

Contabilmente, tali oneri sono valutati secondo criteri oggettivi (perizie di professionisti terzi) ed imputati secondo i corretti principi contabili, in ciascun esercizio di svolgimento dell'attività, proporzionalmente al riempimento della discarica.

Al riguardo, in relazione alle modalità contabili delle imprese associate tali oneri vengono considerati nella voce "12) Accantonamenti per rischi" o nella voce "13) Altri accantonamenti" dello schema di conto economico, con contropartita patrimoniale nella voce B) "Fondi rischi ed oneri".

In relazione a tale rilevazione contabile, necessaria considerata la fattispecie particolare rappresentata dalla gestione delle discariche, l'Associazione ha chiesto all’Agenzia delle entrate di precisare se tali oneri fossero o meno soggetti ad IRAP anche se contabilizzati in voci di bilancio [B 12) e B 13): espressamente escluse dalla base imponibile IRAP dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come riformulato dall'articolo 1, comma 50, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (in vigore dal l gennaio 2008).

Al riguardo l’Agenzia delle Entrate osserva in linea generale che, “per effetto delle modifiche apportate dalla legge finanziaria per il 2008, gli accantonamenti ai fondi rischi indicati nelle voci B12) e B13) del conto economico non possono più concorrere a formare la base imponibile del tributo regionale, ancorché deducibili ai fini dell'IRES (cfr. articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997)”.

Come precisato nella circolare 19 febbraio 2008, n. 12/E, trattasi di poste di natura estimativa che non devono, quindi, assumere rilevanza nella determinazione della base imponibile IRAP. Tuttavia, al verificarsi dell’evento a fronte del quale é stato effettuato l’accantonamento, è stata ammessa la deducibilità dell’onere che, seppur non formalmente imputato a conto economico (nel caso di utilizzo diretto del fondo), risulta classificabile in una voce dell’aggregato B rilevante ai fini del tributo.

Nella fattispecie rappresentata, accogliendo la tesi proposta dall’Associazione, secondo l’Agenzia un’applicazione rigida di tale principio potrebbe comportare l’oggettiva impossibilità di dedurre i costi di post chiusura in quanto l'attività di gestione della discarica è caratterizzata, nella fase conclusiva, dalla mancanza di ricavi e, conseguentemente di una base imponibile.

Coerentemente con quanto affermato nella Risoluzione n. 52/1998 (di riscontro ad altro specifico quesito sempre di FISE in materia di post-gestione discariche) ai fini della determinazione del reddito imponibile, l’Agenzia ribadisce che le poste contabili accantonate a fronte dei costi di post chiusura rivestono “carattere di certezza, obiettiva determinabilità ed inerenza riguardo alla produzione dei relativi ricavi”.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate, ritiene che “detti accantonamenti, possono essere considerati oneri deducibili qualora rispondano ad adempimenti specificamente e dettagliatamente previsti ancorché, sotto il profilo meramente contabile, siano classificati nella voce di conto economico "Accantonamenti".
Considerata la peculiarità di tali oneri, si ritiene che, anche ai fini dell'IRAP, questi debbano concorrere alla formazione del valore della produzione dell'esercizio di competenza. A tal fine, sebbene indicati nella voce B12) o B 13) del conto economico, gli stessi saranno deducibili in ciascun esercizio, attraverso il meccanismo delle variazioni in diminuzione da apportare in sede di relativa dichiarazione”.

Rinviamo al testo dell’allegata Consulenza giuridica 954-28/2009, per ogni approfondimento.

Cordiali saluti.

Il Segretario
Paolo Cesco

» 01.06.2010
Documenti allegati

Recenti

07 Gennaio 2026
2026/001/SAEC-EUR/PE
Aggiornamento mensile FEAD su UE policy – 30 gennaio 2026 ore 11.00
Leggi di +
24 Dicembre 2025
2025/478/SAEC-COM/PE
Assoambiente informa 4/2025
Leggi di +
24 Dicembre 2025
2025/477/SAEC-EUR/PE
Commissione UE pubblica il ‘Circular Economy Winter Package’
Leggi di +
23 Dicembre 2025
2025/476/SAEC-SPL/CC
Agenzia delle Entrate – Gestione rifiuti con riscossione TARI, si applica l’aliquota IVA piena
Leggi di +
23 Dicembre 2025
2025/475/SAEC-EUR/FA
Scarico dei rifiuti delle navi – UE modifica i moduli da compilare
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL