AssoAmbiente

Circolari

p67258CA

Si informa che nel corso della riunione del Consiglio dei Ministri del 22 luglio u.s. è stato approvato il regolamento recante l’attuazione dell’articolo 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni) in materia di Servizi Pubblici Locali di Rilevanza Economica.

Si tratta di un importante intervento normativo funzionale all’attuazione della disciplina prevista ai sensi dell’articolo 23-bis la quale, come noto, è finalizzata a favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione dei Servizi di Interesse Generale in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei Servizi Pubblici Locali ed al livello essenziale delle prestazioni.

Nello specifico, il comma 10 del citato articolo 23-bis ha individuato una serie di principi e criteri direttivi la cui concreta attuazione è stata demandata, per l’appunto, all’adozione di uno o più regolamenti.

Tra le disposizioni più significative contenute all’interno del regolamento in oggetto, si segnalano:

1) l’articolo 2 relativo alle condizioni necessarie ai fini del mantenimento di una gestione pubblica in esclusiva del servizio che, come noto, rappresenta una possibilità residuale. A tal proposito, si evidenzia che tale forma di affidamento del servizio – ove non diversamente previsto dalla legge - potrà essere realizzata esclusivamente in presenza di situazioni nelle quali: “in base ad un’analisi di mercato, la libera iniziativa privata non risulti idonea, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale ed efficienza, a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità”. In tale circostanza dovrà essere adottata una “delibera quadro” – trasmessa all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per la formulazione di un parere - con la quale saranno illustrati i risultati dell’attività istruttoria compiuta. Il comma 4 prevede, inoltre, che la verifica sia effettuata dagli enti locali entro dodici mesi dall’entrata in vigore del regolamento e, successivamente, con carenze periodiche secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali;

2) l’articolo 3 prevede i parametri che le procedure competitive ad evidenza pubblica riferite ai servizi pubblici locali devono rispettare. Con specifico riferimento a tale articolo, appare opportuno evidenziare che, rispetto allo schema approvato in sede preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2009, è stata aggiunta, al comma 3, la lettera g) che introduce, quale prescrizione del bando di gara, la previsione dell’adozione di “carte di servizi” al fine di garantire trasparenza informativa e qualitativa del servizio;

3) all’articolo 4 sono definite le soglie oltre le quali gli affidamenti dei Servizi Pubblici Locali in favore delle società “in house” assumono rilevanza ai fini dell’espressione del parere dell’AGCM di cui al precedente punto 1).
Al riguardo, è stata circoscritta la rilevanza ai casi in cui il valore economico del servizio oggetto dell’affidamento supera la somma complessiva di 200.000, euro annui;

4) agli articoli 5, 6 e 7 sono state introdotte specifiche disposizioni relative alle società “in house”. Nello specifico, l’articolo 5 dispone l’assoggettamento delle società in questione al rispetto del patto di stabilità interno. L’articolo 6 prescrive l’applicazione, in tutte le ipotesi di acquisti di beni e servizi ad opera delle suddette società, del codice dei contratti pubblici. Si segnala inoltre che l’articolo 7 regolamenta le condizioni di reclutamento del personale;

5) l’articolo 8 contiene alcune importanti disposizioni tese a distinguere le funzioni di regolazione da quelle di gestione. Per quanto concerne tale ultima funzione, sono stati introdotti una serie di motivi di incompatibilità per chi ricopre o ha ricoperto funzioni di amministratore nell’ente affidante. E’ stato inoltre precisato che tali divieti si applicano esclusivamente agli incarichi conferiti successivamente all’entrata in vigore del regolamento;

6) l’articolo 10 disciplina, in relazione alle ipotesi di subentro, la cessione dei beni di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio, fatte salve le specifiche disposizioni riportate agli articoli 202 e 204 del D.Lgs 152/06.

In allegato alla presente si trasmette il testo del Regolamento in oggetto unitamente alla relazione illustrativa dello stesso. Per quanti interessati sono, altresì, disponibili il testo del parere del Consiglio di Stato, il testo del parere della Conferenza Unificata ed una sintesi dei lavori delle varie Commissioni parlamentari.

Da ultimo, si coglie l’occasione per segnalare che nei prossimi giorni il Gruppo di Lavoro associativo sulla regolamentazione dei servizi pubblici, aperto a quanti interessati, effettuerà una valutazione degli sviluppi normativi, oltre a definire una nota sulle criticità negli affidamenti dei servizi di gestione dei rifiuti da presentare al Tavolo attivo presso AVCP in materia di affidamenti dei servizi di igiene urbana.
Su quanto sopra Vi invitiamo a segnalare criticità connesse agli affidamenti dei servizi in parola. Nel rimanere a disposizione per ogni approfondimento ci riserviamo di intervenire sugli sviluppi dell’argomento.

Cordiali saluti.

Il Segretario
Paolo Cesco

» 23.07.2010
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