Facciamo seguito alla circolare associativa n. 248/2010 dello scorso 14 luglio, per segnalare che con la Risoluzione 88/E del 25 agosto 2010 (v. allegato I), l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello del GSE, ha precisato che il regime fiscale delle Tariffe omnicomprensive che incentivano gli impianti a fonti rinnovabili, non fotovoltaici.
Nel quesito presentato dal GSE, si chiedeva all’Autorità se la linea interpretativa fornita per il fotovoltaico nella circolare 46/E del 19 luglio 2007 (v. allegato II) poteva essere seguita anche per le Tariffe onnicomprensive, nel caso di impianti fino a 20 kW posti al servizio dell'abitazione o della sede di un ente non commerciale.
La Risoluzione della Agenzia delle Entrate ha dato parere favorevole (entro i limiti indicati dal GSE), nonostante alcune differenze intrinseche tra i due incentivi. Infatti la Tariffa del Conto energia è un contributo a fondo perduto, mentre le Tariffe onnicomprensive sono dei corrispettivi. In pratica, per la Tariffa onnicomprensiva l'esenzione viene stabilita con una netta limitazione rispetto alla taglia dell'impianto e all'utilizzo dell'energia prodotta, mentre la tariffa del Conto Energia è esentata dall'IVA sempre e comunque. Ai fini fiscali, la linea di demarcazione è stabilita rispetto all’utilizzo dell’energia: l’esenzione IVA vale per i piccoli impianti (fino a 20 kW) posti al servizio delle abitazioni o delle sedi di enti non commerciali.
La Risoluzione individua come attività commerciale assoggettata all'IVA, l’immissione in rete dell’energia non autoconsumata effettuata da:
In tal caso, la tariffa omnicomprensiva si qualifica come corrispettivo derivante dalla vendita dell’energia rilevante ai fini dell’IVA e delle imposte dirette.
Cordiali saluti.
Il Segretario
Paolo Cesco