AssoAmbiente

Circolari

p67471PE

Facciamo seguito alla circolare associativa n. 248/2010 dello scorso 14 luglio, per segnalare che con la Risoluzione 88/E del 25 agosto 2010 (v. allegato I), l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello del GSE, ha precisato che il regime fiscale delle Tariffe omnicomprensive che incentivano gli impianti a fonti rinnovabili, non fotovoltaici.

Nel quesito presentato dal GSE, si chiedeva all’Autorità se la linea interpretativa fornita per il fotovoltaico nella circolare 46/E del 19 luglio 2007 (v. allegato II) poteva essere seguita anche per le Tariffe onnicomprensive, nel caso di impianti fino a 20 kW posti al servizio dell'abitazione o della sede di un ente non commerciale.

La Risoluzione della Agenzia delle Entrate ha dato parere favorevole (entro i limiti indicati dal GSE), nonostante alcune differenze intrinseche tra i due incentivi. Infatti la Tariffa del Conto energia è un contributo a fondo perduto, mentre le Tariffe onnicomprensive sono dei corrispettivi. In pratica, per la Tariffa onnicomprensiva l'esenzione viene stabilita con una netta limitazione rispetto alla taglia dell'impianto e all'utilizzo dell'energia prodotta, mentre la tariffa del Conto Energia è esentata dall'IVA sempre e comunque. Ai fini fiscali, la linea di demarcazione è stabilita rispetto all’utilizzo dell’energia: l’esenzione IVA vale per i piccoli impianti (fino a 20 kW) posti al servizio delle abitazioni o delle sedi di enti non commerciali.

La Risoluzione individua come attività commerciale assoggettata all'IVA, l’immissione in rete dell’energia non autoconsumata effettuata da:

  • persone fisiche o enti non commerciali titolari di impianti di potenza fino a 20 kw, che non risultano posti a servizio dell’abitazione o della sede dell’ente;
  • persone fisiche o enti non commerciali titolari di impianti di potenza superiore a 20 kw;
  • persone fisiche o giuridiche che svolgono attività commerciale;
  • soggetti che svolgono lavoro autonomo.

In tal caso, la tariffa omnicomprensiva si qualifica come corrispettivo derivante dalla vendita dell’energia rilevante ai fini dell’IVA e delle imposte dirette.

Cordiali saluti.

Il Segretario
Paolo Cesco

» 17.09.2010
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