Si fa riferimento alla nota problematica dell’esclusione del “personale viaggiante” dalla base occupazionale utile ai fini del computo della quota di riserva di cui all’art. 3 della legge n. 68/1999 (collocamento obbligatorio).
Con l’allegata lettera del 20 settembre 2010, la Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro – rispondendo a una richiesta di precisazioni dello scorso 7 giugno inviata da FISE Assoambiente congiuntamente a Federambiente – ha chiarito che nella nozione di “personale viaggiante” nel settore del trasporto rifiuti sono da ricomprendere non soltanto i conducenti ma anche “gli operatori che viaggiano sul mezzo stesso ma adibiti allo svolgimento delle funzioni di supporto a terra nella raccolta dei rifiuti stessi”: vale a dire i cosiddetti serventi o carichini.
Ne consegue che tutto il personale viaggiante addetto alla raccolta e alla conduzione nei servizi ambientali – sia esso costituito dai soli conducenti ovvero dai conducenti e dai serventi insieme, in relazione alle distinte modalità di espletamento del servizio – non deve essere computato ai fini del collocamento obbligatorio.
Si conclude pertanto positivamente, in via definitiva, una questione che ha impegnato l’Associazione per circa un anno in collaborazione con Federambiente, attraverso incontri e approfondimenti con gli uffici ministeriali.
Con i migliori saluti.
Il Responsabile per le Relazioni Industriali Assoambiente Giancarlo Cipullo