AssoAmbiente

Circolari

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Premessa

E’ pervenuta nel pomeriggio di ieri l’allegata nota congiunta del Ministero del Lavoro e dell’Agenzia delle Entrate, concernente le condizioni alle quali sono assoggettabili all’imposta sostitutiva del 10% le somme corrisposte per lavoro straordinario nel 2009 e nel 2010.

Tenuto conto delle perplessità e delle difficoltà rappresentate da più aziende nei giorni scorsi, può essere utile riassumere di seguito i termini della complessa problematica.

  1. Come è noto, la legge 24.7.2008, n. 126 che ha convertito il D.L. 27.5.2008, n. 93 all’art. 2 ha disposto che dall’1.7.2008 al 31.12.2008 sono soggette all’imposta sostitutiva del 10% le somme erogate: a) Per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nel predetto 2° semestre del 2008; b) Per prestazioni di lavoro supplementare ovvero rese in fruizione di clausole elastiche nel predetto 2° semestre per contratti di lavoro a tempo parziale stipulati entro il 28.5.2008. c) In relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.

  2. Le somme di cui al punto 1 non concorrono alla formazione del reddito complessivo del lavoratore o del suo nucleo familiare: • per il 2008: entro il limite di € 3.000 lordi al netto delle ritenute previdenziali obbligatorie, per reddito da lavoro dipendente non superiore a € 30.000 lordi nel 2007; • per il 2009 e per il 2010: entro il limite di € 6.000 lordi al netto delle ritenute previdenziali obbligatorie, per reddito da lavoro dipendente non superiore a € 35.000 lordi nel 2008 e nel 2009.

  3. Le somme erogate secondo le lettere a) e b) del punto 1 sono assoggettabili all’imposta del 10% senza alcuna verifica delle condizioni o causali che hanno reso necessarie le relative prestazioni lavorative.

  4. La legge 28.1.2009, n. 2 ha confermato, all’art. 5, anche per l’anno 2009 l’applicazione dell’imposta del 10% sulle somme erogate in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.

  5. Le somme erogate secondo le lettere a) e b) del punto 1 non sono menzionate dalla legge n. 2/2009: la loro assoggettabilità all’imposta del 10% è possibile solo in presenza delle condizioni di cui alla lett. C) del punto 1). ù

  6. La legge n. 23.12.2009, n. 191, all’art. 1, comma 156, ha esteso a tutto il 2010 l’efficacia delle disposizioni previste per il 2009 per le somme erogate in relazione a incrementi di produttività, innovazione, ecc. entro i limiti di capienza e di reddito previsti per il 2009.

  7. Come è noto, l’Agenzia delle Entrate ha emanato le circolari n. 49 e n. 59 del 2008 e n. 83/2010 che hanno dettato istruzioni per l’applicazione del regime di assoggettabilità all’imposta sostitutiva del 10%.

  8. In buona sostanza, con riguardo alle principali voci retributive previste dal vigente CCNL sembra di poter dire che per gli anni 2009 e 2010 - fatta eccezione per i compensi forfettari per lavoro straordinario - le somme corrisposte, ad esempio, per lavoro diurno a turni, lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro domenicale, lavoro al sabato in regime di settimana corta, lavoro notturno, lavoro supplementare o con clausola elastica o con clausola flessibile nel part time, turno o lavoro di reperibilità, sono interamente assoggettabili all’aliquota del 10% a condizione che le stesse siano riconducibili a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.

  9. La nota congiunta del Ministero del Lavoro e dell’Agenzia delle Entrate menzionata all’inizio sottolinea ancora una volta – come già nelle tre circolari sopra richiamate - , soffermandosi sul lavoro straordinario nonché sul lavoro supplementare o reso in funzione di clausola elastica, che “lo straordinario agevolabile è, quindi, solo quello per il quale sussiste un vincolo di correlazione con i parametri di produttività”: l’affermazione può riguardare evidentemente anche altri elementi retributivi, quali quelli citati al precedente punto 8) ovvero quelli eventualmente definiti dalla contrattazione di 2° livello.

  10. La novità recata dalla nota citata, tuttavia, riguarda il fatto che tale “correlazione (che) deve essere documentata dall’impresa” (come già indicato dalla circolare n. 49/2008) può anche dimostrarsi “ad esempio attraverso la comunicazione scritta al lavoratore della motivazione della somma corrisposta”. Ad analoga indicazione la nota rinvia anche per il lavoro notturno e il lavoro a turni, ai fini della loro eventuale correlazione con i parametri di produttività.

  11. Ne consegue che il datore di lavoro al fine di consentire al lavoratore di chiedere ed ottenere dal fisco la restituzione delle maggiori imposte versate, sarà tenuto a dichiarare per iscritto la natura delle somme corrisposte allo specifico titolo richiesto dal singolo lavoratore, determinando quindi in qualità di sostituto d’imposta l’ammissibilità o meno delle somme stesse al regime agevolato della cosiddetta detassazione.

  12. Tenuto conto della complessità del quadro descritto, risulta certamente opportuno il differimento dei termini dell’istanza di rimborso al periodo di presentazione del CUD 2011.

Con riserva di eventuali aggiornamenti informativi, si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile per le Relazioni
Industriali Assoambiente
Giancarlo Cipullo

» 28.09.2010
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