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Circolari

p68141CA

Si segnala che con la Sentenza in oggetto la Corte Costituzionale ha esaminato tutti i ricorsi, avanzati da numerose regioni italiane (Emilia Romagna, Toscana, Liguria, Piemonte, Puglia, Umbria), in merito alla verifica della legittimità costituzionale della normativa in tema di Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica di cui all’articolo 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche.

Al riguardo, si evidenzia come i Giudici Costituzionali abbiano dichiarato l’infondatezza di tutte le questione sollevate dalla Regioni, fatta eccezione per la previsione dell’art. 23-bis, comma 10 lettera a), prima parte, in cui si prevede “l’assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno”, in relazione alla quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale. Sul punto, infatti, è stato rilevato che “l’ambito di applicazione del patto di stabilità interno attiene alla materia del coordinamento della finanza pubblica, di competenza legislativa concorrente, e non a materia di competenza legislativa esclusiva statale, per le quali soltanto l’articolo 117, sesto comma, Cost. attribuisce allo Stato la potestà regolamentare”.

Ciò premesso, si rileva come la “corposa” sentenza in questione abbia il pregio di aver individuato alcuni capisaldi che sorreggono il complessivo assetto normativo in tema di Servizi Pubblici Locali, primo fra tutti il dichiarato intento pro-concorrenziale. Si ricorda, infatti, come il legislatore italiano attraverso la riforma in tema di Servizi Pubblici in esame abbia inteso assicurare un “reale” ed “effettivo” confronto competitivo tra le aziende pubbliche e quelle private nella gestione dei servizi ad elevato interesse generale quali, per l’appunto, quelli pubblici di rilevanza economica.

Nel rinviare alla lettura della sentenza, desideriamo in estrema sintesi soffermare l’attenzione sui seguenti chiarimenti contenuti nella sentenza in questione:

a) è stato precisato che: “a) la normativa comunitaria consente, ma non impone, agli Stati membri di prevedere, in via di eccezione e per alcuni casi determinati la gestione diretta del servizio pubblico da parte dell’ente locale; b) lo Stato italiano, facendo uso della sfera di discrezionalità attribuitagli dall’ordinamento comunitario al riguardo, ha effettuato la sua scelta nel senso di vietare di regola la gestione diretta dei SPL ed ha, perciò, emanato una normativa che pone tale divieto”. (…) Tale scelta, proprio perché reca una disciplina pro concorrenziale più rigorosa rispetto a quanto richiesto dal diritto comunitario, non è da questo imposta – e, dunque non è costituzionalmente obbligata ai sensi del primo comma dell’articolo 117 della Costituzione … ma neppure si pone in contrasto – come sostenuto, all’opposto dalle ricorrenti – con la citata normativa comunitaria, che, in quanto diretta a favorire l’assetto concorrenziale del mercato, costituisce solo un minimo inderogabile per gli Stati membri”.

b) secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, “le regole che concernono l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ineriscono essenzialmente alla materia della “tutela della concorrenza” di competenza esclusiva statale. Conseguentemente, con riferimento alla specifica disciplina dei Servizi Pubblici Locali la “competenza statale viene a prevalere sulle invocate competenze legislative regionali e regolamentari degli enti locali e, in particolare, su quella in materia di servizi pubblici locali, proprio perché l’oggetto e gli scopi che caratterizzano detta disciplina attengono in via preliminare alla tutela e promozione della concorrenza”.

c) l’intervento del legislatore sul tema dei Servizi Pubblici Locali operato attraverso la disciplina contenuta nel sopra menzionato articolo 23-bis è pienamente conforme al rispetto del principio di ragionevolezza, tanto sotto il profilo della proporzionalità, quanto sotto quello dell’adeguatezza.

Nel rimanere a disposizione per ogni approfondimento e riservandoci di intervenire sugli ulteriori sviluppi connessi alla concreta ed effettiva realizzazione della riforma del settore dei Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica, si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.

Il Segretario
Paolo Cesco

» 03.12.2010

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