1 - Il 29 dicembre 2005, sulla G.U. n. 302 è stato pubblicato il Decreto 17 novembre 2005, n. 269 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio recante “Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che e' possibile ammettere alle procedure semplificate”.
Il provvedimento, che trova immediata applicazione, disciplina le procedure semplificate per le attività di recupero (svolte presso gli impianti che operano ai sensi del Codice della Navigazione approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327) dei seguenti rifiuti pericolosi:
residui del carico delle navi costituiti dalle acque di zavorra venute a contatto con il carico o con i suoi residui e dalle acque di lavaggio (miscele di acque marine lacustri o fluviali ed idrocarburi); residui del carico delle navi costituiti da prodotti chimici soggetti alla Convenzione Marpol; acque di sentina delle navi.Ai sensi dell’art. 4 i soggetti che effettuano o intendono effettuare le attività di recupero previste dal presente decreto devono trasmettere alla provincia competente la comunicazione di inizio attività di cui all’art. 33 del D.Lgs. n. 22/97 contenente, tra l’altro, le tipologie e le quantità dei rifiuti che si intendono recuperare nel rispetto delle potenzialità dell’impianto.
L’allegato 1, invece, definisce le tipologie di rifiuti pericolosi e per ciascuna i relativi metodi di recupero.
Sulla base di quanto stabilito dall’art. 6 del Dm 269/2005 in parola, gli impianti che effettuano le attività di recupero dei rifiuti non necessitano di aree e settori distinti per il deposito dei rifiuti e della materia prima. Inoltre gli impianti devono essere provvisti di adeguati sistemi di raccolta delle acque meteoriche e dei reflui e dotati anche di pozzetti di contenimento e raccolta a tenuta.
Per quanto riguarda i registri di carico e scarico, i soggetti che effettuano le attività di recupero dei rifiuti sono tenuti a registrare (art. 12 del Dlgs 22/97) i rifiuti in ingresso, "conferiti sia direttamente sia attraverso bettoline, nonché i rifiuti in uscita prodotti dalle attività di recupero, rimanendo esclusi dalla registrazione i prodotti e le materie prime ottenuti dall'attività di recupero stessa". Mentre per i formulari, la notifica del comandante della nave è equiparata al formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'art. 15 del D.Lgs 22/97.
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2 - Sul supplemento ordinario n. 211 della stessa G.U. n.302 è stata inoltre pubblicata la Legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)” che in più articoli ritorna sul tema energetico disponendo, ad esempio, agevolazioni (art. 115, lett. d)) per le reti di teleriscaldamento “alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica” e modificando (art. 483) i commi 1 e 2 dell’art. 12 del D.Lgs 79/99 per quanto riguarda l’idroelettrico.
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3 - Il 30 dicembre 2005 è, invece, entrato in vigore il decreto legge 30/12/2005 n° 273 recante “Definizione e proroga dei termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti” pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 303 del 30.12.2005. Il c.d. "decreto mille proroghe" differisce talune scadenze previste da disposizioni legislative in particolare:
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4 - Il 2 gennaio 2006, sulla G.U. n. 1, è stato pubblicato il Decreto 19 settembre 2005 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che "Disciplina del trasporto su strada delle merci pericolose in cisterne". Il decreto disciplina le procedure di approvazione delle cisterne e la documentazione prevista ai fini della circolazione dei veicoli adibiti al trasporto su strada delle merci pericolose appartenenti alle classi di pericolo indicate negli allegati della direttiva 94/55/CE e successive modificazioni ed integrazioni. Le cisterne, ad esclusione di quelle destinate al trasporto di materie della classe 2 per le quali permane la pertinente normativa, sono assimilate alle entità tecniche previste dal DM 2 maggio 2001, n. 277. Ai fini della circolazione i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada dovranno essere forniti nei casi previsti da un certificato di approvazione secondo la direttiva 94/55/CE.
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5 - Per quanto riguarda lo stato di emergenza, relativamente alla bonifica dei suoli e gestione dei rifiuti per alcune regioni, il nuovo anno vede ulteriori interventi normativi:
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al contenuto delle norme e si rimane a disposizione.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Francesco Tiriolo