Il Ministero ha ritenuto necessario sanare, con tale provvedimento, il mancato rispetto delle restrizioni e delle condizioni previste dall’art. 5, n. 3 del Regolamento (CE) n. 2037/2000 per cui l’Italia era già stata condannata con sentenza della Corte di Giustizia europea in data 7 luglio 2005 (disponibile per quanti interessati).
Il Regolamento europeo sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, sopra richiamato, all’art. 5, n. 3 consente l’uso degli idroclorofluorocarburi come agenti antincendio esistenti ai fini di sostituzione degli halon 1211 e 1301.
Il provvedimento quindi modifica in tal senso il decreto 3 ottobre 2001 sul recupero, rigenerazione e distribuzione dell’halon e impone, per gli idroclorofluorocarburi destinati ad un utilizzo diverso da quello sopra specificato, il recupero e l’invio a riciclo, rigenerazione o alla distruzione in centri autorizzati e istituiti sulla base di accordi di programma.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Francesco Tiriolo