Rispetto a quanto già comunicatovi precedentemente con circolare 13/2003, il testo, nella sua ultima formulazione, ha ampliato il campo delle deroghe sia per gli impianti di produzione energia elettrica che utilizzano sottoprodotti di origine animale (art. 22), relativamente all’applicazione degli adeguamenti previsti dal Dlgs 133/2005 sull’incenerimento dei rifiuti e sia per le discariche ex 2A e per inerti (art. 22-bis), relativamente al divieto di conferimento dei materiali di matrice cementizia contenenti amianto.
Di seguito riportiamo gli articoli sopra richiamati:
Articolo 22.
(Incenerimento dei rifiuti)
1. All’articolo 21, commi 1 e 9, del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, le parole: «28 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2006».
1-bis. All’articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
’’10-bis. Per gli impianti la cui funzione principale consiste nella produzione di energia elettrica e che utilizzano come combustibile accessorio prodotti trasformati di categoria 1, 2 e 3 ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, il termine di cui ai commi 1 e 9 è fissato al 28 dicembre 2007’’.
Art. 22-bis
(Conferimento in discarica dei rifiuti)
1. Al comma 9 dell’articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: ’’di tipo A’’ sono inserite le seguenti: ’’, di tipo ex 2A e alle discariche per inerti’’.
Il provvedimento verrà ora esaminato dalla Camera, dove è attesa una nuova richiesta di fiducia.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Francesco Tiriolo