Segnaliamo che sul sito www.comdel.it è disponibile il decreto del Ministro dell’Ambiente in oggetto, firmato il 2 maggio 2006, contenente la regolazione delle procedure indette dalle Autorità di Ambito previste dal d.lgs. 152/06 ed in particolare dall’art. 201, comma 1, per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all’art. 201, comma 4 del medesimo d.lgs.
Il provvedimento, in relazione al quale avevamo presentato suggerimenti associativi elaborati da con il supporto di un gruppoGruppo di esperti individuati a livello di Consiglio Direttivo, ha come obiettivo primario quello di completare il quadro normativo di riferimento per il processo di apertura del mercato previsto dal d.lgs. 152/06, artt. 195 e seguenti, relativamente alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani.
Nel merito, si segnala che il dm prevede il ricorso necessario al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ribadisce che la procedura di gara è criterio unico di selezione del gestore, privilegia la procedura aperta piuttosto che la ristretta (art. 2, comma 1), fissa dei requisiti di ammissione dei concorrenti (art. 3, comma 3 e seguenti), definisce le cause di esclusione sulla base delle vigenti normative nazionali e comunitarie in materia (art. 4) e regola alcuni aspetti della gara (compresi i termini, che dovranno essere congrui e mai inferiore a 52 giorni – sic!).
Si segnalano in positivo taluni aspetti del provvedimento, che coglie esigenze di trasparenza e di documentazione rappresentate (art. 6, lettere c e g), nonché profili di valutazione delle offerte (es. art. 8, comma 3). Inoltre, pur se il peso dell’elemento d) è superiore a quanto auspicato, si rileva che non sono state opportunamente soppresse introdotte formule di calcolo specifiche sul punto troppo vincolanti per le AATO.
Si evidenzia anche la lettera f) del comma 1 dell’art. 8, che rende più gestibile le normativa di cui all’art. 202, comma 6, del d.lgs. 152 in merito al riassoribimentoriassorbimento del personale già operante nel servizio.
Si rileva e si evidenzia che la base giuridica per l’adozione del provvedimento è il comma 1 dell’art. 202, piuttosto che l’art. 195, comma 1, lettera n (che prevede la definizione di linee guida in materia di gare di appalto e di requisiti di ammissione delle imprese da definire d’intesa con la Conferenza Stato- Regionia). In proposito, per completezza, si richiama la decisione della Corte Costituzionale n. 272 del 27 Luglioluglio 2004, che aveva reputate illegittime sotto il profilo del riparto delle competenze tra Stato e Regioni, ai sensi di cui all’art. 117 Cost., le disposizioni contenute nell’art. 113, comma 7, d.lgs. 267/2000 come modificato dalla legge 326 del 2004, salvo il primo periodo, nella parte in cui individuavano criteri di aggiudicazione delle gare. Pertanto, i contenuti del decreto che non siano considerati strettamente connessi alla tutela e promozione della concorrenza – che è di competenza statale esclusiva - potranno apparire viziati per una eccessiva compressione dell’autonomia regionale ovvero essere considerati di riferimento non vincolante, secondo un principio di cedevolezza.
Vista la natura di atto amministrativo, pur a carattere generale, del Decreto in oggetto, questo non è condizionato nell’efficacia dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, pur se questa è prevista: il DM è pertanto vigente dal giorno successivo alla firma del Ministro e regola, giusto quanto stabilito dall’art. 1 le gare indette, dal punto di vista soggettivo, dalle Autorità di ambito aventi ad oggetto la gestione intergrata dei rifiuti urbani di cui all’art. 201, comma 4.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Francesco Tiriolo