AssoAmbiente

Circolari

p56719CE

Informiamo che sul sito istituzionale della Commissione per l’attuazione della Legge n. 308/04, sono disponibili i seguenti provvedimenti attuativi del decreto legislativo in oggetto:

  1. DECRETO 2 maggio 2006 “Disciplina per l'esecuzione del monitoraggio della spesa e altre iniziative informative e conoscitive in campo ambientale, ai sensi dell'articolo 55, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” (GU n. 107 del 10-5-2006)
  2. DECRETO 2 maggio 2006 “Definizione dei limiti esterni dell'estuario, area di transizione tra le acque dolci e le acque costiere alla foce di un fiume, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” (GU n. 107 del 10-5-2006)
  3. DECRETO 2 maggio 2006 “Norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” (GU n. 108 del 11-5-2006)
  4. DECRETO 2 maggio 2006 “Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, ai sensi dell'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” (GU n. 108 del 11-5-2006)
  5. GAB/DEC/96/06 – Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti;
  6. DECRETO 2 maggio 2006 “Criteri, procedure e modalità per il campionamento e l'analisi delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 186, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” (GU n. 107 del 10-5-2006)
  7. DECRETO 2 maggio 2006 “Approvazione dei modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 195, commi 2, lettera n), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” (GU n. 107 del 10-5-2006)
  8. DECRETO 2 maggio 2006 “Modalità per l'aggiudicazione, da parte dell'Autorità d'ambito, del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 202, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” (GU n. 108 del 11-5-2006)
  9. DECRETO 2 maggio 2006 “Registro delle imprese autorizzate alla gestione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 212, comma 23, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” (GU n. 108 del 11-5-2006)
  10. GAB/DEC/101/06 - Decreto di cui all'art 184, comma 4: istituzione dell'elenco dei rifiuti conformemente all'art 1, comma 1 lett. A della direttiva 75/442/CE ed all'art 1 par. 4 della direttiva 91/689/CE;
  11. DECRETO 2 maggio 2006 “Riorganizzazione del catasto dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” (GU n. 108 del 11-5-2006)
  12. DECRETO 2 maggio 2006 “Aggiornamento degli studi (leggasi: STANDARD) europei fissati dal Comitato europeo di normazione (CEN), in conformità ai requisiti essenziali stabiliti all'articolo 9 della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio” (GU n. 108 del 11-5-2006)
  13. DECRETO 2 maggio 2006 “Individuazione delle tipologie di beni in polietilene rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” (GU n. 108 del 11-5-2006)
  14. GAB/DEC/106/06 – Decreto di cui all’art. 231, comma 13. Norme tecniche per i veicoli fuori uso non disciplinati dal D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209

Ricordiamo che, con nostre circolari n. 264/2006 e 265/2006 del 4 maggio 2006 e 267/2006 del 5 maggio 2006, abbiamo già dato informazione sui decreti concernenti “Modalità per l'aggiudicazione, da parte dell'Autorità d'Ambito, del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”, “Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e DM Ambiente 2 maggio 2006” e “Modalità di utilizzo per la produzione di energia elettrica del CDR di qualità elevata (CDR-Q), come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”.

Quest’ultimo non è riportato nel sito del Ministero dell’Ambiente, ma è stato pubblicato sulla G.U. n. 106 del 9/5/2006 come DM del 2/5/2006. Sempre sulla G.U. sono ad oggi stati pubblicati, come sopra riportato solo alcuni decreti.

Per quanto concerne il DM GAB/DEL/106/06 seguirà una specifica circolare.

Per quanto riguarda i decreti di nostro interesse e salvo quanto già comunicato, evidenziamo in sintesi quanto segue.

Decreto attuativo dell’art. 190 del D.Lgs. N. 152/06 su “Registri di carico e scarico dei rifiuti”.
Definisce i modelli dei registri di carico e scarico dei rifiuti, in sostituzione del DM 148 del primo aprile 1998, che devono essere compilati dai soggetti che a norma dell’art. 189, c. 3 del D.Lgs. 152/06 effettuano a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, ovvero coloro che svolgono le operazioni di recupero e di smaltimento, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi ed i consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto e i soggetti che producono rifiuti non pericolosi come stabilito dall’art. 184 c. 3 lett. c) d) e g) dello stesso decreto.

Il provvedimento da attuazione alla norma del Codice ambientale (art. 190, c. 6) che dispone l'allineamento delle procedure di numerazione, vidimazione e gestione di questi registri a quanto previsto per i registri IVA.

Ricordiamo che rispetto alle disposizioni precedentemente in vigore le principali semplificazioni introdotte dal D.Lgs. 152/06 riguardano:

  • per i registri tenuti mediante strumenti informatici il superamento dell’obbligo di uso di moduli continui (che presuppongono l'impiego di stampanti ad aghi ormai di difficile reperimento sul mercato); la norma consente, infatti, l’utilizzo di normali fogli formato A4, regolarmente numerati con le procedure applicabili ai registri IVA;
  • la dilatazione della tempistica di annotazione sul registro che non dovrà più essere effettuata settimanalmente (come finora previsto) o giornalmente, ma con periodicità più ampie (10 giorni lavorativi per produttori, trasportatori e commercianti e 2 giorni lavorativi per attività di recupero e di smaltimento);
  • il superamento della richiesta di vidimazione del registro, ai sensi dell'articolo 8 della legge 203/01 01 che fa riferimento ai registri IVA e la cui disciplina viene estesa anche ai registri di carico e scarico.

Quanto al modello del registro, segnaliamo che:

  • il frontespizio (allegati A1 e B1 del DM) rimane immutato;
  • nei fogli del registro (allegati A2 e B2) è stata aggiunta un'annotazione per il caso in cui il peso debba essere verificato a destino (il quantitativo dovrà essere annotato entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della quarta copia del formulario);
  • anche le descrizioni tecniche hanno subito variazioni limitate: da segnalare che nella descrizione del rifiuto andrà indicata quella risultante dal codice CER, salvo che per i codici terminanti con il n. 99 (rifiuti non specificati altrimenti) per i quali va annotata una descrizione appropriata del particolare rifiuto;
  • le quantità potranno liberamente essere espresse dal produttore in kg o in litri o in metri cubi; la scelta dell’unità di misura spetta al produttore, mentre i trasportatori dovranno attenersi all'unità di misura utilizzata originariamente dal produttore fino al recuperatore o allo smaltitore;
  • nell’ambito delle annotazioni può essere precisato se il rifiuto è soggetto ad un calo naturale di peso o se il peso è stimato (peso da verificarsi a destino)

Il decreto precisa altresì che i registri in uso alla data di entrata in vigore del decreto possono continuare ad essere usati fino al loro esaurimento.

Decreto attuativo dell’art. 212, comma 23 del D.Lgs. n. 152/06 su registri imprese autorizzate alla gestione dei rifiuti.
Tale decreto detta disposizioni per la gestione dei registri delle imprese autorizzate alla gestione dei rifiuti istituiti presso il Comitato Nazionale dell’Albo ai sensi dell’art. 212, comma 23 del D.Lgs. n. 152/06.

Gli elementi identificativi delle imprese, i dati anagrafici, la tipologia di rifiuti gestita, etc. sono comunicati al comitato dell’albo dalle amministrazioni che rilasciano le autorizzazioni e inseriti nei registri su base volontaria, a seguito di specifica domanda avanzata dall’impresa stessa, fermo restando che la pubblicazione dei registri ha valore puramente ricognitivo e non sostituisce le autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità. in sostanza l’Albo disporrà di un elenco complessivo delle imprese autorizzate, mentre quelle che risulteranno consultabili nel sito pubblico sarà limitato alle aziende che lo hanno espressamente chiesto.

Il Comitato renderà consultabile i registri delle imprese autorizzate alla gestione dei rifiuti con la pubblicazione sul sito dell'Albo effettuandone l’aggiornamento con cadenza mensile e metterà a disposizione delle Amministrazioni autorizzanti un sistema telematico per la ricezione delle informazioni a seguito di uno specifico accordo con la Conferenza Stato regioni per armonizzare il flusso in entrata ed in uscita delle informazioni.

Entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto in oggetto, le Amministrazioni autorizzanti, sono tenute a comunicare al Comitato Nazionale l’elenco delle imprese con autorizzazione vigente alla data dell’invio e le variazioni intervenute nel corso della validità dell’autorizzazione o il loro rinnovo, devono essere comunicate al Comitato entro 30 giorni dal loro verificarsi.

Nel caso di ritardo dell’amministrazione, superiore a trenta giorni, l’impresa autorizzata può inoltrare autonomamente al Comitato una copia autentica del provvedimento, anche per via telematica, ai fini dell’inserimento nei registri.

Decreto di cui all'art. 184, comma 4: istituzione dell'elenco dei rifiuti conformemente all'art. 1, comma 1 lett. A della direttiva 75/442/CE ed all'art. 1 par. 4 della direttiva 91/689/CE
Il D.lgs. n. 152 nell’allegato D alla Parte IV già riportava il testo della direttiva ministeriale del 9 aprile 2002, contenente l’elenco dei rifiuti conforme a quello europeo (CER), introdotto dalla Decisione Ce 2000/532 e successive modificazioni. Il nuovo decreto, nell’Allegato 1, riproduce tale ultimo elenco; nell’Allegato 2 riporta una trascodifica dal vecchio CER (allegato al Decreto Ronchi) al nuovo CER (allegato al D.lgs. n. 152); nell’Allegato 3 contiene infine uno schema di trasposizione dei codici CER inclusi negli allegati al Dm 5 febbraio 1998 nei codici dell’elenco dei rifiuti allegato al Dlgs. n. 152. In pratica, l’unica “novità” è costituita dal fatto che tale ultima trascodifica dovrebbe tener conto, in base a quanto si legge nella parte motiva, dei “rilievi mossi dalle province in sede di rilascio delle autorizzazioni”, non ben precisati, e degli “elementi contenuti nel decreto ministeriale di aggiornamento del 5 febbraio 1998, in corso di pubblicazione”.

Decreto di cui all'art. 226, comma 3: aggiornamento degli standard europei fissati dal Comitato Europeo di Normazione (CEN) in conformità ai requisiti essenziali stabiliti all'art. 9 della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio
Il provvedimento riporta specifiche e dettagliate norme tecniche in merito agli standard europei di cui sopra. Pertanto, considerata la natura strettamente tecnica e specifica del provvedimento, rinviamo ai contenuti del testo del decreto.

Decreto di cui all'art. 234, comma 2: individuazione delle tipologie di beni in polietilene rientranti nel campo di applicazione dell'art. 234 del D.lgs. 152/2006
La norma individua le tipologie di beni in polietilene che rientrano nel campo di applicazione dell’art. 234. I beni considerati sono i teli e reti per uso agricolo e i contenitori rigidi per uso di igiene ambientale, superiori ai 75 lt., di cui alla norma UNI EN 840, UNI EN 12574 e UNI EN 13071.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Francesco Tiriolo

» 12.05.2006

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