AssoAmbiente

Circolari

p57410CE

Informiamo che il Ministero dell’ambiente, con un Comunicato (allegato) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 26 giugno, ha “segnalato l’inefficacia” di 17 decreti attuativi emanati in attuazione del D.lgs. 152/06 (c.d. Testo unico ambientale), in quanto privi del visto della Corte dei Conti.

In particolare, per quanto riguarda la materia dei rifiuti, i provvedimenti inefficaci sono:

  • Dm 2 maggio 2006 - Criteri, procedure e modalità per il campionamento e l'analisi delle terre e rocce da scavo;
  • Dm 2 maggio 2006 – Semplificazione delle procedure amministrative relative alle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale;
  • Dm 2 maggio 2006 - Approvazione dei modelli dei registri di carico e scarico dei rifiuti;
  • Dm 2 maggio 2006 - Modalità per l'aggiudicazione, da parte dell'Autorità d'Ambito, del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
  • Dm 2 maggio 2006 - Registro delle imprese autorizzate alla gestione di rifiuti;
  • Dm 2 maggio 2006 – Riorganizzazione del catasto dei rifiuti;
  • Dm 2 maggio 2006 – Individuazione delle tipologie di beni in polietilene rientranti nel campo di applicazione dell'art. 234 del D.lgs. 152/2006.
  • Dm 2 maggio 2006 – Requisiti relativi al centro di raccolta e all’impianto di trattamento dei veicoli fuori uso non disciplinati dal Dlgs. 209/03;
  • Dm 2 maggio 2006 – Istituzione dell’elenco dei rifiuti in conformità all’art. 1, comma 1, lett. A) della direttiva 75/442/CEE e all’art. 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/Ce, di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce del 3 maggio 2000;
  • Dm 2 maggio 2006 – Approvazione dello schema-tipo di statuto dei consorzi per ciascun materiale di imballaggio operanti su tutto il territorio nazionale.

Evidenziamo che i suddetti decreti sono considerati privi di efficacia fin dalla loro emanazione, proprio perché viziati “ab origine”: pertanto, si possono distinguere due casi:

  • decreti sostitutivi di provvedimenti aventi analogo oggetto, i cui effetti siano stati fatti salvi, nel transitorio, dal D.Lgs. 152/06: in questo caso, le norme validamente applicabili (anche successivamente all’emanazione dei decreti inefficaci) risultano essere quelle emanate in attuazione del regime precedente (es.: per i Registri dei rifiuti, vale il Dm 1° aprile 1998, n. 148; per quanto riguarda l’organizzazione del Catasto, il Dm 4 agosto 1998, n. 372; per gli statuti imballaggi, valgono gli schemi tipo approvati con decreto 15 luglio 1998 – peraltro i Consorzi non avevano ancora adottato i nuovi statuti). Per quanto riguarda il nuovo modello di registro, si ricorda che il decreto 2 maggio 2006 aveva comunque mantenuto la possibilità di utilizzare i vecchi registri, integrati, fino ad esaurimento;
  • decreti emanati in attuazione di disposizioni specifiche del D.Lgs. 152/06, che non trovano rispondenza nella normativa previgente: per tali provvedimenti, la loro inefficacia equivale alla mancata adozione; pertanto, occorrerà attendere le nuove (valide) disposizioni attuative. E’ il caso, ad esempio, delle semplificazioni amministrative per i cantieri di piccole dimensioni, della gestione dei registri delle imprese autorizzate, delle nuove modalità per l’aggiudicazione del servizio dei rifiuti urbani da parte dell’Autorità d’ambito e delle tipologie di beni in polietilene oggetto del Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene (a tale ultimo riguardo, fino all’emanazione del decreto e del nuovo statuto-tipo, si ritiene valido quanto stabilito in proposito dallo Statuto approvato con decreto 15 luglio 1998).

Per quanto riguarda infine l’Elenco dei rifiuti, si precisa che esso era già stato istituito ed armonizzato con quello europeo mediante la direttiva Minambiente del 9 aprile 2002, recepita anche all’interno del nuovo testo unico ambientale, più precisamente nell’allegato D alla parte IV. Il nuovo decreto aveva integrato tale trasposizione con due ulteriori schemi, di cui l’ultimo di aggiornamento dei CER contenuti negli allegati tecnici al decreto 5 febbraio 1998 (norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata).

Cogliamo l’occasione per segnalare che nell’ambito dei lavori parlamentari di conversione in legge di provvedimenti urgenti del nuovo Governo (AS 325 e 379), sono stati presentati vari emendamenti diretti a sopprimere alcune disposizioni della legge 308/04 di delega per la realizzazione del TUA , nonché a modificare alcune parti di quest’ultimo provvedimento, nonché a sospenderne altre, in particolare l’intera parte quarta relativa alla regolamentazione dei rifiuti.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Francesco Tiriolo

» 27.06.2006
Documenti allegati

Recenti

27 Gennaio 2026
2026/043/SAEC-PLA/FA
Progetto pilota UE sulla circolarità della plastica – Avviato esame in Parlamento
Leggi di +
27 Gennaio 2026
2026/042/SAEC-EUR/FA
Etichettatura per la selezione dei rifiuti – JRC pubblica proposta tecnica
Leggi di +
26 Gennaio 2026
2026/041/SAEC-ARE/CC
ARERA Aggiornamento della soglia ISEE per l’accesso ai bonus sociali
Leggi di +
26 Gennaio 2026
2026/040/SAEC-REN/LE
Aggiornamento schede formative RENTRi
Leggi di +
26 Gennaio 2026
2026/039/SA-LAV/MI
Seminario formativo Fondo Previambiente – Riccione, 26-27 febbraio 2026.
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL