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Circolari

p57531LE

A seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni legislative contenute nell’art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 che hanno previsto il passaggio di competenza dalle province alle Sezioni regionali dell’Albo a ricevere la comunicazione d’inizio attività per l’esercizio delle operazioni di recupero effettuate nel rispetto delle prescrizioni contenute nel medesimo articolo, sono pervenute al Comitato dell’Albo richieste di chiarimento su cui sono state fornite le seguenti delucidazioni, al fine di promuovere una omogenea applicazione della normativa sull’intero territorio nazionale.

  1. Per quanto riguarda le comunicazioni già effettuate ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 22/97 e le conseguenti iscrizioni nei registri tenuti dalle province, viene specificato che esse restano valide ed efficaci fino alla scadenza di cui al comma 5 del medesimo articolo 33. Al riguardo viene inoltre previsto che le Sezioni regionali dell’Albo possano gestire esclusivamente le comunicazioni di inizio di attività, o i rinnovi delle stesse, effettuate a partire dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 152/06, mentre rimane di competenza delle province l’adozione di tutti i provvedimenti inerenti le comunicazioni già effettuate alle medesime ai sensi del D.Lgs. 22/97.
  2. Nell’attesa dell’adozione del modello uniforme di comunicazione d’inizio attività, in corso di elaborazione, potranno essere accettate comunicazioni d’inizio attività contenenti le informazioni di cui all’articolo 216, comma 1, del D.Lgs. 152/06, corredate dalla documentazione prevista dal comma 3 dello stesso articolo 216, nonché conformi a quanto richiesto dal D.M. 5 febbraio 1998, modificato con D.M. 5 aprile 2006, n. 186, o dal D.M. 12 giugno 2002, n. 162. A tali fini, potrà essere utilizzata la modulistica già adottata dalle diverse regioni o province.
  3. CAi sensi dell’articolo 216, comma 1, del D.Lgs. 152/06, la Sezione regionale deve dare notizia alla provincia della comunicazione di inizio di attività entro dieci giorni dalla ricezione della stessa e a tale comunicazione deve allegare copia di tutta la documentazione presentata dall’impresa.
  4. D) Fermo restando quanto chiarito al punto A), il Comitato ritiene che, ai fini di quanto disposto dall’articolo 216, comma 3, del D.Lgs. 152/06, dovrebbe essere trasmessa alla Sezione regionale dell’Albo notizia dei provvedimenti assunti dalla provincia ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 216 (termini e prescrizioni assegnati all’impresa per la conformazione dell’attività alla normativa vigente, provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività, ecc.) e che per gli stessi fini, dovrebbe essere data notizia alla Sezione regionale degli eventuali provvedimenti assunti dalla provincia a seguito delle attività di controllo di cui all’art 197, commi 1 e 5, del D.Lgs. 152/06.

Nel segnalare che la delibera in oggetto è consultabile sul sito ufficiale dell’Albo, inviamo cordiali saluti.

Il Direttore
Francesco Tiriolo

» 06.07.2006

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