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Circolari

p57557GH

Norme in materia di servizi pubblici locali.

Si informa che nella Gazzetta Ufficiale in oggetto è stato pubblicato il Decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, entrato in vigore lo stesso 4 luglio 2006, contenente numerose disposizioni volte a rilanciare l’economia, razionalizzare la spesa pubblica e sviluppare la concorrenza. Il provvedimento è oggi alla attenzione dei media per taluni specifici profili (professionisti, TAXI, ecc.).

Il provvedimento peraltro contiene anche disposizioni di specifico interesse per i settori rappresentati, in particolare in materia di appalto/subappalto (art. 35, commi 28 e seguenti) in merito al quale faremo separata circolare e di società pubbliche locali.

In particolare l’art. 13 (Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e tutela della concorrenza) prevede che le società a capitale interamente pubblico o misto, costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, debbono operare esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, ne' in affidamento diretto ne' con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti. Queste società cessano entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite, salva la possibilità di cessione delle attività o di scorporo/separazione societaria.

In via di prima lettura si rileva che la disposizione ha un campo di applicazione più ampio dei servizi pubblici locali, in quanto chiaramente riguardante gli appalti di servizi e l’outsourcing di funzioni.

Il successivo articolo 14 contiene importanti norme volte a rafforzare il ruolo e l’efficacia degli interventi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e, infine, l’art. 15 contiene una proroga del termine di cui all’art. 113 comma 15-bis e ter del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni (Testo Unico Enti Locali) che appare riferita, sia pure con una tecnica legislativa imperfetta, alle sole risorse idriche e non agli altri settori cui l’articolato è riferibile.

Si allegano in versione integrale gli articoli 13 e 15, evidenziando l’importanza di quanto segnalato e rilevando che sulla materia il Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2006 ha approvato un disegno di legge delega, il cui testo non è ancora disponibile, per il riordino della materia dei servizi pubblici locali.

Con riserva di tenere informate le aziende, si inviano i migliori saluti.

Il Direttore
Francesco Tiriolo

» 06.07.2006
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