AssoAmbiente

Circolari

p58039PE

Sulla G.U. n. 210 dello scorso 9 agosto, è stato pubblicata la Deliberazione 3 agosto 2006, n. 188/06 dell’AEEG recante “Direttiva nei confronti della Cassa conguaglio per il settore elettrico in ordine alla gestione dei seguiti delle verifiche effettuate su impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano combustibili di processo o residui, RSU o biomasse, e che, su base annua, utilizzano anche idrocarburi nella quantità strettamente indispensabile di cui al titolo II, punto 12-bis, del provvedimento Cip n. 6/92”.

Il provvedimento Cip n. 6/92 ha previsto che gli impianti incentivati alimentati da combustibili di processo, residui, rifiuti o biomasse, possano utilizzare anche combustibili fossili purché in misura non superiore alla cosiddetta “quantità strettamente indispensabile”. Finalità della norma è quella di premiare il maggior utilizzo di combustibili meno pregiati, prevedendo prezzi correlati all’indice energetico dell’impianto (Ien).

Tuttavia, dagli esiti delle verifiche ispettive effettuate sugli impianti incentivati, è emerso che in alcuni casi sono stati utilizzati combustibili fossili in quantità superiore a quella indispensabile, approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico o dal soggetto cessionario (GRTN), pur continuando i titolari a percepire il prezzo riconosciuto sul presupposto del rispetto di detta quantità.

In considerazione di ciò, l’Autorità, a chiusura di una istruttoria conoscitiva avviata con la delibera n. 94/06, con la delibera n. 188/06 ha adottato una Direttiva rivolta alla CCSE affinché, sulla base degli esiti delle verifiche ispettive svolte ai sensi della deliberazione n. 60/04, la Cassa, gestisca i seguiti del caso, ivi inclusi gli eventuali recuperi amministrativi degli importi indebitamente percepiti dagli aventi diritto inadempienti anche avvalendosi del Gestore del sistema elettrico.

La delibera n. 188/06 (Allegato A) ha previsto, inoltre:

  • alcuni chiarimenti inerenti ai criteri per la determinazione del valore della “quantità strettamente indispensabile” per gli impianti per i quali detta quantità non è mai stata approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico o dal GRTN;
  • gli obblighi informativi in capo ai titolari dei suddetti impianti, vincolando il rispetto di detta quantità a partire dall’1 gennaio 2007.

Per quanti interessati, è possibile scaricare la delibera n. 188/06 dell’AEEG dal sito della Gazzetta Ufficiale.

Nel riservarci di ritornare sull’argomento, salutiamo cordialmente.

Il Direttore
Francesco Tiriolo

» 19.09.2006

Recenti

02 Luglio 2020
188/2020/LE
ALBO GESTORI AMBIENTALI - Circolari n. 6/2020 su uso EER 99 e n. 7/2020 su procedimenti disciplinari
Leggi di +
30 Giugno 2020
126/2020/CS
Rapporto EUROSTAT 2020 sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile nell’UE
Leggi di +
30 Giugno 2020
187/2020/CS
Rapporto EUROSTAT 2020 sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile nell’UE
Leggi di +
30 Giugno 2020
186/2020/MI
Licenziamento per inidoneità sopravvenuta alla mansione – Nota INL 24.06.2020
Leggi di +
29 Giugno 2020
185/2020/MI
Elezione componenti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e RLSSA - Rinvio
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL