AssoAmbiente

Circolari

p58284GH

Si informa che il TAR Liguria, II Sez., con la sentenza in oggetto, depositata il 31 agosto u.s., ha ritenuto che fino all’emanazione del decreto attuativo previsto dall’art. 212, comma 10, del d.lgs. 152/2006, permanga la possibilità di iscrizione in forma semplificata all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

La succinta decisione si fonda espressamente sullo stesso comma 10 dell’art. 212, che prevede la proroga del regime previgente (D.M. 28/4/1998, n. 406).

In tali premessa, con nota del 28 settembre u.s., prot. 1309/ALBO/PRES, il Comitato Nazionale ha ritenuto di dover uniformare l’attività dell’Albo Gestori a quanto disposto dal TAR. Pertanto sino all’emanazione del D.M. di cui all’art. 212, comma 10, le Sezioni regionali dovranno provvedere ad espletare le istruttorie delle comunicazione di inizio attività presentate ai sensi dell’art. 13, comma 2, e dell’art. 19, comma 2, del D.M. 406/98.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Francesco Tiriolo

» 16.10.2006

Recenti

12 Dicembre 2024
2024/351/SAEC-EUR/FA
Rating ESG – Pubblicato nuovo Regolamento UE
Leggi di +
12 Dicembre 2024
2024/350/SAEC-ENE/PE
DM FER 2: il MASE ha pubblicato le regole operative
Leggi di +
12 Dicembre 2024
2024/349/SAEC-EUR/CS
Report EEA sulla presenza di Pfas nelle acque
Leggi di +
12 Dicembre 2024
2024/348/SAEC-NOT/LE
RENTRi – Pubblicazione FAQ su raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ed esito conferimento
Leggi di +
11 Dicembre 2024
2024/347/SAEC-EUR/FA
Regolamentazione Omnibus per la finanza sostenibile – Richiesta urgente contributi MASE
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL