AssoAmbiente

Circolari

p58284GH

Si informa che il TAR Liguria, II Sez., con la sentenza in oggetto, depositata il 31 agosto u.s., ha ritenuto che fino all’emanazione del decreto attuativo previsto dall’art. 212, comma 10, del d.lgs. 152/2006, permanga la possibilità di iscrizione in forma semplificata all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

La succinta decisione si fonda espressamente sullo stesso comma 10 dell’art. 212, che prevede la proroga del regime previgente (D.M. 28/4/1998, n. 406).

In tali premessa, con nota del 28 settembre u.s., prot. 1309/ALBO/PRES, il Comitato Nazionale ha ritenuto di dover uniformare l’attività dell’Albo Gestori a quanto disposto dal TAR. Pertanto sino all’emanazione del D.M. di cui all’art. 212, comma 10, le Sezioni regionali dovranno provvedere ad espletare le istruttorie delle comunicazione di inizio attività presentate ai sensi dell’art. 13, comma 2, e dell’art. 19, comma 2, del D.M. 406/98.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Francesco Tiriolo

» 16.10.2006

Recenti

25 Gennaio 2022
020/2022/LE
MUD 2022 - DPCM 17 dicembre 2021 e scadenza dichiarazione 21 maggio 2022
Leggi di +
25 Gennaio 2022
029/2022/LE
MUD 2022 - DPCM 17 dicembre 2021 e scadenza dichiarazione 21 maggio 2022
Leggi di +
25 Gennaio 2022
028/2022/NA
Nuova Assoambiente - indagine sulla rappresentanza associativa
Leggi di +
25 Gennaio 2022
027/2022/TO
Infortuni sul lavoro – per la Corte di Cassazione l’operatore rifiuti risponde in concorso di reato
Leggi di +
25 Gennaio 2022
019/2022/LE
Ubicazione impianti – sentenza Consiglio di Stato su competenza per aree non idonee
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL