AssoAmbiente

Circolari

p58284GH

Si informa che il TAR Liguria, II Sez., con la sentenza in oggetto, depositata il 31 agosto u.s., ha ritenuto che fino all’emanazione del decreto attuativo previsto dall’art. 212, comma 10, del d.lgs. 152/2006, permanga la possibilità di iscrizione in forma semplificata all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

La succinta decisione si fonda espressamente sullo stesso comma 10 dell’art. 212, che prevede la proroga del regime previgente (D.M. 28/4/1998, n. 406).

In tali premessa, con nota del 28 settembre u.s., prot. 1309/ALBO/PRES, il Comitato Nazionale ha ritenuto di dover uniformare l’attività dell’Albo Gestori a quanto disposto dal TAR. Pertanto sino all’emanazione del D.M. di cui all’art. 212, comma 10, le Sezioni regionali dovranno provvedere ad espletare le istruttorie delle comunicazione di inizio attività presentate ai sensi dell’art. 13, comma 2, e dell’art. 19, comma 2, del D.M. 406/98.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Francesco Tiriolo

» 16.10.2006

Recenti

26 Novembre 2021
229/2021/NA
PNRR – Decreti di modifica avvisi Investimenti 1.1 e 1.2 su economia circolare
Leggi di +
26 Novembre 2021
228/2021/TO
Corte Costituzionale su concessioni senza gara - illegittimo l’obbligo di esternalizzare
Leggi di +
26 Novembre 2021
292/2021/TO
Corte Costituzionale su concessioni senza gara - illegittimo l’obbligo di esternalizzare
Leggi di +
26 Novembre 2021
291/2021/TO
Seminario (web) TIFORMA sul Nudge - 2 dicembre 2021
Leggi di +
26 Novembre 2021
227/2021/CS
Proposta di revisione del WSR – Primi approfondimenti e azioni
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL