AssoAmbiente

Circolari

p58284GH

Si informa che il TAR Liguria, II Sez., con la sentenza in oggetto, depositata il 31 agosto u.s., ha ritenuto che fino all’emanazione del decreto attuativo previsto dall’art. 212, comma 10, del d.lgs. 152/2006, permanga la possibilità di iscrizione in forma semplificata all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

La succinta decisione si fonda espressamente sullo stesso comma 10 dell’art. 212, che prevede la proroga del regime previgente (D.M. 28/4/1998, n. 406).

In tali premessa, con nota del 28 settembre u.s., prot. 1309/ALBO/PRES, il Comitato Nazionale ha ritenuto di dover uniformare l’attività dell’Albo Gestori a quanto disposto dal TAR. Pertanto sino all’emanazione del D.M. di cui all’art. 212, comma 10, le Sezioni regionali dovranno provvedere ad espletare le istruttorie delle comunicazione di inizio attività presentate ai sensi dell’art. 13, comma 2, e dell’art. 19, comma 2, del D.M. 406/98.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Francesco Tiriolo

» 16.10.2006

Recenti

26 Febbraio 2021
046/2021/LE
Attestazione avvenuto smaltimento – nota di interpretazione associativa
Leggi di +
26 Febbraio 2021
063/2021/LE
Attestazione avvenuto smaltimento – nota di interpretazione associativa
Leggi di +
26 Febbraio 2021
062/2021/PE
Indirizzi Regione Lombardia su sostituzione combustibile “pesante” con CSS-c nelle cementerei
Leggi di +
25 Febbraio 2021
061/2021/CS
Alleanza globale sull’Economia circolare e l’efficienza delle risorse
Leggi di +
24 Febbraio 2021
045/2021/LE
COVID-19 - D.L. n. 15/2021 su disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL